La presentazione del ricorso tributario
Il ricorso tributario è disciplinato dal Decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546.
Cosa s'intende per contenzioso tributario? Come si presenta il ricorso?
Per poter tutelare i propri interessi in materia tributaria, il contribuente può utilizzare il cosiddetto ricorso tributario, rivolgendosi alla commissione tributaria competente. Il contenzioso tributario è regolato dal Decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546 che afferma che:
"Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio".
All'interno del contenzioso tributario esistono due fasi di giudizio: il primo grado avviene dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) che ha sede nei capoluoghi di provincia; il secondo grado, invece, avviene presso la Commissione Tributaria Regionale (CTR), presente nei capoluoghi di regione e in alcune province, in cui si possono impugnare le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Attraverso il ricorso tributario, il contribuente ha il diritto di impugnare un atto emesso dall'amministrazione finanziaria e di richiedere un rimborso o una agevolazione. Lo stesso decreto legislativo elenca le categorie di tributi in cui è possibile richiedere il ricorso tributario, fra cui "i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".
Secondo il decreto legislativo, inoltre, il contenzioso tributario può essere richiesto contro:
- l'avviso di accertamento del tributo;
- l'avviso di liquidazione del tributo;
- il provvedimento che irroga le sanzioni;
- il ruolo e la cartella di pagamento;
- l'avviso di mora;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
La presentazione del ricorso tributario
Entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto il contribuente può presentare ricorso attraverso tre modalità:
- spedizione a mezzo posta, in plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento, all'ente impositore;
- consegna diretta, a cura del ricorrente, che ne rilascia ricevuta sulla copia in carta semplice, o altrimenti provvede al rilascio di apposita ricevuta di deposito;
- notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, di copia (firmata in originale) all'ente impositore.
In seguito, entro 30 giorni, bisogna depositare una copia del ricorso con i relativi documenti allegati presso la Commissione Tributaria Provinciale di riferimento.
Durante il processo del ricorso, il contribuente deve essere affiancato da un difensore abilitato all'assistenza tecnica per questo tipo di contenzioso (avvocato, ragioniere, dottore commercialista, procuratore legale, perito commerciale). Tuttavia, se il ricorso ha valore inferiore a 2582,28 euro, il contribuente potrà presentarsi in giudizio da solo, senza necessità dell'assistenza tecnica.
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