REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE SEPARATO O DIVORZIATO NEL PERIODO DI EMERGENZA DEL COVID-19
Con i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza COVID-19 non sono espressamente applicate restrizioni al diritto di visita per i genitori non collocatari separati o divorziati.
Molte persone lamentano problemi o nutrono dubbi di gestione del rapporto con l'ex partner per l'applicazione del regime di visita del figlio comune durante questo periodo di emergenza.
In sostanza si chiedono se la frequentazione del genitore separato non collocatario (o affidatario ) possa continuare a frequentare il minore anche durante la quarantena o meno e quali sono i suoi diritti.
Premesso che la gestione del periodo è legata alla comune sensibilità dei genitori, sta di fatto che è legittimo voler quantomeno sapere i propri diritti.
IL DPCM DELL'8 MARZO 2020, IL D.L. CURA ITALIA E GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI EMANATI nulla dispongono in merito, pertanto nessuna limitazione è stata attuata.
Ci sono pronunce emesse nelle settimane precedenti che hanno evidenziato questo dato.
In particolare è ammessa l'applicazione delle disposizioni relative all'affidamento e al regime di visita dei minori così come sancite nelle pronunce relative alle separazioni e ai divorzi con possibilità di spostamenti per i rientri presso la residenza o il domicilio.
In questo modo, qualora un genitore separato o divorziato volesse continuare la frequentazione con il figlio sarebbe legittimato ad andare a prelevare il figlio o la figlia senza che possa essergli contestata la violazione delle norme introdotte per la permanenza in casa legate al Coronavirus..
Diversamente, se il genitore che intende esercitare il diritto di visita è una persona particolarmente soggetta al rischio contagio o per l'attività professionale svolta o perché ha avuto contatti con persone infette od in ogni caso qualora ci fosse un fondato rischio di far contrarre ai figli il virus, in questa specifica circostanza l'altro genitore potrebbe chiedere tutela al tribunale territorialmente competente esercitando l'azione prevista e disciplinata dall'art. 709 ter cpc finalizzata alla richiesta di temporanea sospensione o modifica del diritto di visita.
In ogni caso è consigliato il buon senso ed evitare inutili guerre in un periodo già complicato come quello che sta vivendo la nostra società in queste settimane.