Abbandono della madre

Inviata da Luk91. 9 gen 2025

Buonasera, io e la mia ex compagna, non siamo sposati, ma conviventi da 6 anni, e abbiamo un bambino di 5 anni.
La casa dove abitavamo tutti insieme è di mia proprietà, e lei è andata via da casa 5 mesi fa, lasciando il figlio a me per farlo crescere in tranquillità nella casa in cui fino ad ora e cresciuto; cercando di trovare sempre un accordo tra di noi per la sua gestione.
Non ho prove di tradimenti o di altre persone sia nel periodo della nostra convivenza che dopo, ma credo che ora dopo 5 mesi stia giustamente facendo le sue conoscenze.
Ora lei inizia ad avere atteggiamenti tali che mi fanno capire tramite “velate minaccie verbali” che se vuole può lasciarmi in “mutande” prendendo casa e figlio quando vuole.
Non ho mai approfondito il discorso tramite avvocato di come e cosa posso andare incontro perché non c’è n’è stato mai bisogno, ma ora che inizio a sentire puzza di bruciato cosa mi consigliate di fare?!?….cosa realmente “rischio io” e cosa “rischia lei”?!?
Grazie mille anticipatamente.

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Buongiorno,
la normativa italiana in materia di filiazione, regolata dagli artt. 337-bis e seguenti del Codice Civile, pone sempre al centro l’interesse del minore. In linea generale:
1. L’affidamento dei figli tende a essere condiviso tra i genitori, salvo situazioni particolari in cui uno dei due genitori non sia ritenuto idoneo a garantire il benessere del minore.
2. La permanenza del minore nella casa familiare, che rappresenta l’ambiente a lui più familiare e stabile, è considerata un valore rilevante dal giudice.
Attualmente, il fatto che il bambino viva con Lei nella casa in cui è cresciuto è sicuramente un elemento positivo a suo favore, ma non garantisce automaticamente che questa situazione rimanga immutata se la madre decidesse di agire legalmente per richiedere l’affidamento.
La casa di Sua proprietà non può essere "requisita" o sottratta dalla sua ex compagna, ma esiste la possibilità che il giudice, nell’interesse del minore, decida che il bambino e il genitore affidatario debbano continuare a vivere in quell’immobile.
In tal caso, Lei rimarrebbe proprietario della casa, ma potrebbe dover accettare che l’immobile venga destinato al minore e al genitore che ne ha l’affidamento prevalente.
Tuttavia, questa decisione dipenderebbe da un’analisi approfondita della situazione familiare e patrimoniale di entrambi i genitori.
Se la sua ex compagna decidesse di avviare un procedimento legale, i principali rischi per Lei potrebbero essere:
1. Modifica dell’attuale assetto di fatto: il giudice potrebbe stabilire modalità di affidamento condiviso, con un eventuale diritto di collocazione prevalente del minore presso la madre.
2. Contributo al mantenimento: potrebbe essere richiesto di contribuire al mantenimento del figlio con una somma proporzionata al suo reddito e alle sue capacità economiche.
Se la sua ex compagna avanzasse pretese infondate, o cercasse di modificare l’attuale situazione senza dimostrare che ciò sia nell’interesse del minore, il giudice non accoglierebbe tali richieste. È sempre necessario che entrambe le parti agiscano in modo collaborativo e orientato al benessere del figlio.
D’altra parte, se Lei agisse per primo, potrebbe ottenere una regolamentazione chiara e formalizzata dei rapporti, evitando eventuali sorprese in futuro.

Restando a disposizione, molto cordialmente saluto.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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