abbandono tetto coniugale non sposati

Inviata da Chicca. 23 feb 2021 Affidamento condiviso

Buongiorno, il mio compagno e padre dei miei bambini di 4 e 6 anni dopo 7 anni di relazione e acquisto di appartamento con mutuo nel 2016 ha deciso improvvisamente di aver bisogno di una pausa di riflessione. Dopo un mese di dialoghi che non hanno portato risultati é andato via di casa, dice per riflettere, ma portandosi via tutti gli effetti personali. Ha anche mentito su dove viva al momento. La mia domanda é: ha diritto a rientrare in casa quando vuole? Posso far valere l’abbandono pretendendo che lasci le chiavi? Ad esempio piomba in casa dopo il lavoro, saluta i bambini e poi dice loro che deve ripartire per lavoro, questo un paio di volte a settimana.

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Sig.ra Chicca buongiorno,
il comportamento adottato dal Suo ex compagno, soprattutto con riferimento all'impato emotivo che possono avere le saltuarie visite sull'equilibrio della prole, necessita a mio avviso di una regolamentazione da parte del Tribunale.
Ciò può avvenire a seguito di ricorso congiunto o unilaterale.
Il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un legale della Sua zona al fine di predisporre un ricorso giudiziale per regolamentare:
- l'affidamento dei minori e loro collocazione;
- l'assegnazione della casa familiare;
- quantificare il contributo al mantenimento ordinario dei bambini (da porre a carico del genitore non collocatario);
- modalità di ripartizione delle spese straordinarie.
Sono a disposizione per quanto ulterirmente occorrer possa.
Avv. Mauro Panettiere

Avv. Mauro Panettiere Avvocato a Modena

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Gentile Signora Chicca,
si faccia assistere da un legale che Le suggerirà tutti i passi necessari per la tutela dei bambini per l'assegnazione dell'abitazione famigliare per la quantificazione del mantenimento ecc.
Al momento posso solamente dire che non esiste più il reato di abbandono della casa coniugale ma il reato in caso di abbandono di domicilio domestico di chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale ovvero al mantenimento della prole ex art 570 bis c.p..
E' opportuno anche qualora i genitori si accordino sui tempi e le modalità di affidamento dei figli della presenza degli stessi presso ciascun genitore, sull'entità del mantenimento in misura proporzionale dei redditi rispettivi ecc) presentare ricorso ex art 337 ter c.c. per ottenere/ cristallizzare gli accordi .
Sono a Sua disposizione per ogni chiarimento e naturalmente per assisterLa.
Cordiali saluti

Avv. Emanuela Pesce Avvocato a Milano

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