Abbonamento palestra interrotto dal titolare della palestra.
Un consumatore ha presentato ripetute lamentele al personale della palestra riguardo alle condizioni della temperatura interna troppo elevata (27/28 gradi) durante i mesi estivi. A seguito di una telefonata con il direttore, quest'ultimo ha deciso di interrompere l'abbonamento del consumatore, ritenendo la conversazione spiacevole. Ha citato l'articolo 7 del contratto, clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
L'articolo citato recita: "La Società può porre termine all’abbonamento di qualsiasi Cliente senza preavviso e con effetto immediato qualora la condotta di quest'ultimo possa essere dannosa all’immagine o agli interessi della Società stessa; in caso di violazione dei termini delle condizioni del contratto, inclusi i regolamenti di volta in volta vigenti; nel caso in cui tutta o parte del pagamento concordato per l'iscrizione divenga esigibile e risulti non pagato entro il termine previsto. In tali casi il Cliente perde tutti i diritti e privilegi inerenti all’abbonamento, senza possibilità di rimborso."
È rilevante sottolineare che le comunicazioni e le lamentele del consumatore sono sempre avvenute in forma privata e non pubblica (nulla è stato reso pubblico online o tramite altri mezzi). Si richiede pertanto di valutare se il direttore abbia agito legittimamente nel decidere di interrompere l'abbonamento del consumatore o se, da un punto di vista legale, non vi siano sufficienti motivazioni per tale decisione.