Buona sera, io ho affittato con regolare contratto un immobile al signor x, separato da 3 anni dalla signora y. Per circa 8 mesi il signor x ha pagato regolarmente l'affitto, ma da settembre ha smesso. Lui afferma di non aver mai vissuto lì ma che dal primo giorno ci è stata solo la sua ex moglie, e visto che la sentenza di separazione ha disposto che lui non paghi gli alimenti a lei, lui ha smesso di pagare l'affitto. Ora la signora y abita ancora nell'appartamento, ma noi non percepiano l'affitto da agosto. È stata fatta una causa per morosità e un ingiunzione per sfratto notificata al signor x che ha dichiarato di essere fuori casa da mesi. Ora come ci dobbiamo comportare con la signora y? Abbiamo cercato in tutti i modi di farle capire che diamo per abbonate le mensilità passate ma che almeno esca per farci riaffittare! Lei ci ha detto che quando avrà trovato un altro appartamento di suo gradimento da acquistare se ne andrà, ma nn dobbiamo metterle fretta perchè se se ne va, lo fa come favore perchè la legge le permetterebbe di rimanere li fino ai 18 anni della figlia? È vero tutto questo? Ci conviene riaffrontare le spese legali per una causa contro di lei o la vincerà in partenza!? Ci abbiamo rimesso quasi 10 mila euro e siam sposati da 1 mese e mezzo e siamo senza casa!
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buonasera..
per una questione di successione legale nel contratto di affitto dell'immobuile, la moglie subentra al marito "ammesso che ci sia una sentenza che le affida l'appartamento" quindi lei deve pretendere il pagamento dalla moglie e ha tutti i diritti per intraprende azione legale.............
resto a disposizione.............
Buonasera
Poiché la signora ha perso la causa lei deve pretendere l'affitto dalla signora
Resto a suo disposizione per ogni chiarimento
DISTINTI SALUTI
AVV.Giovanna Oriani
Il suo caso trova soluzione nell' articolo 6, comma 2 della legge n. 392/1978 (c. d. legge sull' equo canone), il quale stabilisce che in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo. Nei casi previsti da detta normativa si verifica, dunque, una cosiddetta «cessione legale» del contratto di locazione in favore del coniuge che risulta essere l'assegnatario della casa coniugale. Occorre, tuttavia, precisare che affinché si verifichi tale cessione devono sussistere precise condizioni, ossia: in primis deve essere stato emesso un provvedimento giurisdizionale di assegnazione, in secondo luogo detta assegnazione deve riferirsi esclusivamente all'immobile che sia stato adibito dai coniugi ad «abitazione familiare » ( Cass. civ. n.4502/2000), infine, ma non meno importante, il provvedimento di assegnazione deve intervenire quando il rapporto di locazione è ancora in essere e non, dunque, successivamente alla sua cessazione de jure (Cass. civ. n.1952/2009). Aggiungasi che, anche se la normativa in questione non impone il consenso del locatore, ai fini della cessione legale del contratto di locazione, si ritiene comunque opportuno che quest'ultimo, sulla base del principio generale di buona fede, venga per lo meno avvisato della circostanza che ha determinato la successione del contratto di locazione di cui egli stesso è parte. Gli effetti di tale fenomeno successorio determinato da un provvedimento giurisdizionale di assegnazione sono stati ben definiti recentemente dalla stessa Corte di Cassazione, la quale, intervenendo sul tema in questione, si è così chiaramente espressa: «A seguito dell' assegnazione dell' appartamento coniugale a uno dei coniugi, cessa il rapporto di locazione in capo all' altro coniuge. Il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione ex lege del contratto a favore del coniuge assegnatario il quale succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue. « (Cass. civ. n. 1423/2011, Cass. civ. n.10104/2009). Ne consegue, pertanto, che a seguito della cessione legale, il rapporto locatizio subisce una modifica solo per quanto riguarda l' aspetto soggettivo ma non anche per quanto concerne l' aspetto oggettivo. Alla luce di quanto sopra esposto, il caso da Lei prospettato rientra chiaramente nell' ipotesi disciplinata dall' art.6, comma 2 della legge n.392/1978, pertanto, il locatore dovrà rivolgere le proprie richieste di pagamento dei canoni arretrati, maturati successivamente al provvedimento di assegnazione della casa coniugale direttamente a Sua moglie.
Quindi nel caso di specie lei avrebbe il titolo per chiedere i soldi alla moglie e una azione giudiziale è decisamente fondata.
Suggerisco di procedere prima in via conciliativa.
resto a disposizione