Accesso al gratuito patrocinio

Inviata da Davide. 5 lug 2015 Contenzioso tributario

Egregi AvvocatI,
mi trovo ancora oggi in mancanza di un legale perché nessuno se la sente di porre domanda di ammissibilità al beneficio, senza che produca reddito Isee. Ho già spiegato a tutti i professionisti consultati che in relazione al reddito Isee supererei il limite e sarebbe quindi inutile, mentre ho sempre chiesto di far riferimento al reddito imponibile Irpef; la risposta è sempre stata negativa. Ora, per dirimere la questione, per l'accesso al beneficio si fa riferimento al reddito Isee o reddito Irpef? Qualora la mia intuizione fosse valida, come posso far valere il mio diritto nonostante tutti mi chiedano la documentazione Isee? Grazie

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Buonasera Davide,
ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre considerare il reddito imponibile che ad oggi non deve superare l'importo annuo di euro 11369,24 (ndr in particolare si deve fare riferimento al reddito dell'anno 2014). Se nel Suo nucleo familiare vi sono conviventi titolari di reddito occorre considerare anche il loro reddito salvo che vi sia conflitto di interessi (es. in caso di separazione e/o divorzio oppure nel caso di cessazione di convivenza per coppie di fatto i redditi dei coniugi non si cumulano) oppure si tratti di controversia che verta in materia di diritti della personalità.
Tenga conto che i documenti richiesti cambiano talvolta in base al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di competenza.
Nella Sua domanda Lei non ha specificato la tipologia di causa che vorrebbe inoltrare. Se vuole, conosciuta l'informazione di cui sopra, potrei dirLe i documenti necessari per l'inoltro della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La sottoscritta tra l'altro è iscritta nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le cause civili.
Rimanendo a Sua disposizione per qualsiasi necessità, La saluto molto cordialmente.

Avv. Silvia Parrini

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Gent.ma
Per poter essere ammessi al gratuito patrocinio occorre non superare la soglia di reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione. Per il calcolo quindi deve considerare la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente alla richiesta contando tutti i redditi imponibili. Se vi sono conviventi il reddito imponibile è dato dalla somma di quelli dei componenti del nucleo familiare a meno che oggetto della causa siano diritti personalissimi (ad es.: il diritto al nome) oppure se gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli dei conviventi (es. separazione).
Cordiali saluti

Avv. Battiston Samantha

Studio Legale Avv. Samantha Battiston Avvocato a Magenta

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Reddito isee... non vi è altra soluzione.

Studio Legale Lorenzini Avvocato a Reggio Calabria

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Occorre far riferimento alla dichiarazione dei redditi, sia unico o 101 se non ci sono altri redditi, l'ISEE non è proprio accettato. Tenga presente che il limite annuo, per il 2015, supera di poco 11 mila euro, e si cumula anche l'eventuale reddito dei conviventi, salvo che, ad esempio, lei non debba separarsi da suo marito col quale convive.

Resto a disposizione

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Quello che conta è la dichiarazione IRPEF, anche se a rigore bisogna dichiarare tutti i redditi (anche quelli eventualmente percepiti in nero).
Comunque per tagliare la testa al toro, visto che comunque l'istanza di gratuito deve farla presso il Tribunale dove dovrà instaurare la causa, potrebbe farla Lei personalmente e scrive quello che ritiene opportuno (tenendo conto che la dichiarazione falsa è reato).
Un cordiale saluto

Avv. Gianfranco Bruno

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Vale reddito imponibile.

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si rivolga direttamente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale dove dovrebbe promuovere la causa.

Studio Legale Avv. Domenico Suma Avvocato a Fuscaldo

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Buongiorno,
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Cordiali saluti

Avv. Filippo De Luca

Studio legale avvocato Filippo De Luca Avvocato a Udine

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