Accordi bilaterali Italia/Spagna

Inviata da Stefania. 28 ago 2015 Investimenti all'estero

Salve, vorrei sapere se esistono degli accordi bilaterali fra Italia e Spagna per l'acquisto di immobili. Sono cittadina italiana ma risiedo in Spagna, se compro un immobile in Italia dove devo pagare le tasse e soprattutto sevo dichiarare qui il bene all'estero ma in Italia devo dichiarare? Grazie!

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Le tasse le pagherà in Italia. Ossia nel luogo dove si trova il bene. Tuttavia, dovrà dichiarare il bene nel luogo ove attualmente è residente. Mi può contattare tramite il portale e le offrirò consulenza legale gratuita telefonica.
Distinti saluti

Avv. Francesco Parise

Avv. Francesco Parise Avvocato a Cosenza

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Dovrebbe rivolgersi ad un commercialista a mio giudizio puttosto che ad un avvocato. tuttavia a quanto mi consta a partire dal 2012, le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’IVIE. Il che vuol dire che teoricamente lei, essendo residente all'estero non dovrebbe avere oneri.

Studio Legale Vitelli Avvocato a Latina

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Gentile Sara,
mi risulta in essere una Convenzione bilaterale Italia / Spagna del 1980, in base alla quale (art. 6) i redditi immobiliari risultano imponibili nello Stato in cui gli immobili si trovano, dunque dovrebbe pagare le imposte in Italia. Secondo l'Agenzia delle Entrate, poi, i cittadini italiani NON residenti che siano intestatari di beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia, i quali si considerano peraltro produttivi di reddito anche se non sono concessi in locazione, sono soggetti contemporaneamente a diverse imposte: Irpef, addizionale regionale all’Irpef, addizionale comunale all’Irpef, Imu, Tasi.
Inoltre, i trasferimenti di immobili per atto tra vivi sono soggetti alle seguenti imposte
indirette: Imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, o in via alternativa, Iva, nonchè imposta di bollo.
Per i contratti di locazione dei fabbricati, anche verbali, che abbiano durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, deve essere richiesta la registrazione, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, presso un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. L’imposta di registro è dovuta annualmente, in misura pari al 2 per cento del corrispettivo annuo pattuito.
I contratti di locazione dei fondi rustici scontano l’imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo pattuito per la complessiva durata del rapporto contrattuale.
Spero di esserLe stato utile.
Cordiali Saluti
Avv. Riccardo Galli di Piacenza

Avv. Riccardo Galli Avvocato a Piacenza

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