Gentile Avvocato, è possibile effettuare un accordo di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile tra due sposi già separati, nel caso in cui uno dei due risulti però cancellato per irreperibilità dall'anagrafe, benché presente al momento dell'accordo?
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Gentile Nello
La legge 162/2014 stabilisce che la richiesta per un accordo di divorzio possa essere presentata presso, il Comune di residenza di uno dei due coniugi;il Comune dove è stato celebrato il matrimonio ovvero presso il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero, dunque ritengo che la risposta al suo quesito sia affermativa qualora si tratti di un Comune rientrante in una delle ipotesi di cui ho detto.
Avv.marina ligrani
Buongiorno
In caso di irreperibilita' bisogna notificare il ricorso al tribunale competente .sono a sua disposizione per ogni chiarimento. AVV.GIOVANNA Oriani
Egregio Signor Nello,
cosa intende per irreperibilità anagrafica? Sarà possibile una corretta risposta una volta che verrà effettuato tale chiarimento sempre che non si rivolga in Comune e che l'Ufficiale di Stato civile non identifichi il certificato del coniuge da depositare fermo restando che nel caso lo stesso coniuge al momento dell'invito a comparire di fronte all'ufficiale non prima di trenta giorni dalla ricezione della domanda per la conferma dell'accordo che avrete raggiunto, anche per gli adempimenti di legge quali annotazione nell’atto di nascita, iscrizione nell’archivio informatico e annotazione nell’atto di matrimonio, detta mancanza equivarrebbe alla mancata conferma dell'accordo.
Per il momento posso rispondere che é sicuramente possibile divorziare avanti al Tribunale competente notificando il ricorso al coniuge irreperibile .
Sono a disposizione per opportuni chiarimenti.
Cordiali saluti