Buongiorno a tutti,
Sono in procinto dell'acquisto di un immobile all'interno del quale è presente un condominio con comunione.
La parte venditrice dopo mia richiesta mi consegna un documento rilasciato e vidimato dall'amministatore condominio dove si evige:
1. Il proprietario ha pagato le quote condominiali fino alla data odierna 2016
2.altresi pendenti contenziosi di opposizione a decreti ingiutivi proposti dal condominio.
3.causa in corso condominio contro comune per ripristino di aree fronte immobile.
Le mie domande sono le seguenti:
a. A cosa vado incontro se acquisto l'immobile in oggetto con tali condizioni condominiali?
b. Le spese inerenti i punti i punti 2 e 3 prima o poi veranno richieste. Chi deve pagarle?
Come devo tutelarmi per non rispondere io come acquirente dalla data odierna di tali spese o crediti?
È meglio non inoltrarsi in tale percorso non procedendo a tale rogito e quali sono i miei rischi in caso contrario?
Ringrazio tutti anticipatamente.
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Egregio sig Marco ,Lei risponde,congiuntamente con il venditore,degli oneri condominiali per l'anno dell'acquisto e per l'anno precednte;in relazione alla convenienza dell'acquisto dovrei conoscere il contenzioso ed i suoi rischi;per tutelarsi puo' richiedere di accantonare una quota del prezzo presso il notaio sino all'esito dei giudizi.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli
Per quanto concerne le spese oggetto di contenzioso (di cui al punto 2), ne risponde anche lei in solido (ovvero insieme) al venditore. E' opportuno tenerne conto nel prezzo di acquisto (sottraendo il relativo importo, almeno in parte)
Per quanto riguarda il punto 3, da quanto scrive sembra riguardare un'area comune di cui il venditore si è appropriato.
Sia per il punto 2, sia per il punto 3, Lei subentrerà al posto del venditore in tutti i contenziosi: qualora dovesse perdere le cause potrà essere costretta a pagare gli importi in questione e, per l'area condominiale, a renderla nuovamente disponibile per il condominio.
Potrebbe dover pagare, inoltre, anche le spese legali.
In sintesi può procedere al rogito, ma prima deve esaminare con attenzione tutti gli atti dei giudizi di cui ai punti 2 e 3, e detrarre dall'importo che offre al venditore le cifre che potrebbe dover pagare all'esito della conclusione dei giudizi stessi.
Gentile Marco,
andando per ordine. In primo luogo, le suggerirei di farsi consegnare dal proprietario la dichiarazione che non siano stati deliberati lavori di straordinaria amministrazione poiché la semplice dichiarazione di essere in regola con il pagamento delle spese condominiali potrebbe implicare semplicemente il pagamento delle spese ordinarie.
Per quanto concerne, invece, i contenziosi pendenti la Cassazione ha distinto tra le spese dovute alla controparte a seguito della sconfitta subita dal condominio in giudizio e le somme da versare all’avvocato che lo ha difeso.
Quanto alle prime, lei può essere chiamato a far fronte non solo alla richiesta di pagamento da parte dell’amministratore, ma anche all’esecuzione che il creditore promuove sui suoi beni personali, qualora una volta azionata la sentenza direttamente nei confronti del condominio i beni condominiali siano insufficienti a soddisfare il credito.
Quanto alle seconde, lei potrà esserne destinatario solo se la delibera di dar corso o di resistere alla lite è stata assunta entro l’anno contabile in cui è avvenuto l’acquisto o in quello immediatamente precedente, dovendosi applicare in tal caso il principio generale di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. c.c.
Per qualsiasi chiarimento, potrà contattare il mio studio.
Cordiali saluti
Si faccia spiegare prima bene quale è l'oggetto e sopratutto l'ammontare di queste cause.......
se è coinvolto l'intero condominio nella causa e lei acquista l'immobile ne accetta anche i rischi, a meno che nell'atto di acquisto non sia espressamente prevista la sua esclusione dalle cause pendenti.
meglio visionare prima gli atti.
Se vuole sono a disposizione tramite portale.