Acquisto casa in campagna

Inviata da Artemisia. 5 giu 2015 Diritto immobiliare

Ho acquistato una casa che sta in campagna. Nell'atto è compreso il diritto di passare su una strada sterrata per raggiungere la mia abitazione, così come per le altre 4 famiglie che stanno nello stesso condominio e per quelle che stanno nello stabile un poco più in là. Il mio dubbio è: come dividere le spese di manutenzione di questa strada? Come si calcola? Grazie

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Gentile signora Adele,
l'art. 1069 del c.c. stabilisce che le opere necessarie alla conservazione della servitù siano a carico del proprietario del fondo dominante, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo. Inoltre, qualora la stradina serva comunque anche al proprietario del fondo servente, anch'egli dovrebbe concorrere alle spese necessarie di conservazione.
Per stabilire con certezza la corretta ripartizione delle spese di manutenzione, sarebbe necessario quindi esaminare l'atto costitutivo di tale servitù e, nel caso nulla preveda in merito, occorrerà accertare in concreto l'effettivo utilizzo di tale strada (salva la concorrenza nelle spese di ciascun proprietario condomino in parti uguali). Per ogni ulteriore chiarimento, rimango a Sua disposizione.
Cordialità

Avv. Alice Rubagotti

Studio Legale Rubagotti Avvocato a Rovato

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Le spese straordinarie spettano al proprietario, quelle ordinarie ripartite su colore che ne usufruiscono in parti uguali, a meno che la strada sia particolarmente lunga.

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Signor Alfio,
al suo caso si applica l'art 1069 cod civ il quale stabilisce che, nel caso in cui le opere necessarie alla conservazione della servitù, eseguite dal proprietario del fondo dominante sul fondo servente, giovano anche a quest'ultimo, le relative spese debbono essere sostenute da entrambi i soggetti del rapporto giuridico di servitù in proporzione dei rispettivi vantaggi. Si tratta di una norma che rappresenta l'applicazione di un più generale principio di equità genericamente ispirato all'esigenza di evitare indebiti arricchimenti. Pertanto, tale norma è applicabile anche nel caso, da essa non specificamente contemplato, in cui sia stato il proprietario del fondo servente ad eseguire su quest'ultimo, sia pure nel proprio interesse, opere necessarie alla conservazione della servitù.
Ed inoltre la Corte di Cassazione, con una pronuncia ancor più risalente, (Cass. n. 949/1982) aveva previsto che: “In base all'art. 1069, comma secondo e terzo cod. civ., ove il proprietario del fondo servente abbia eseguito su quest'ultimo - sia pure nel proprio interesse - opere necessarie alla conservazione della servitù, le relative spese debbono essere sostenute dai soggetti interessati, e cioè dal proprietario del fondo dominante e da quello del fondo servente, in proporzione ai rispettivi vantaggi. (Conf 2627/75, mass. n. 376600)”. Dunque le spese di manutenzione devo essere ripartite tra tutti i soggetti che usufruiscono della servitù e dal proprietario del fondo dominante. Per ulteriori approfondimenti mi contatti tramite il portale.

Avv. Raffaella Scarinci

Avv. Scarinci Raffaella Avvocato a Notaresco

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Le spese vanno divise in parti uguali fra i proprietari delle cinque villette

Avv. Roberto Ruggeri

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Bisogna vedere cosa è scritto nell'atto in cui è stata concessa la servitù se nulla dispone le spese di manutenzione della strada vanno divise in parti uguali solo fra i beneficiari della servitù nulla è dovuto da altri soggetti anche se proprietari delle aree su cui passa la strada . In ogni caso questi proprietari non devono svolgere attività di impedimento all'esercizio della servitù.

Avv. Roberto Ruggeri

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