Premetto col dire che già ho pubblicato questo quesito e ringrazio tutti gli avvocati che mi hanno risposto.
Purtroppo, sicuramente per poca chiarezza mia, non sono riuscito a sapere ciò che avrei voluto sapere.
Sono il papà di un bambino di 2 anni. Mi era stata negato il riconoscimento e nascosta la nascita ma ricorrevo in tribunale. Al bambino veniva sostituito il cognome, mi veniva dato l’affido condiviso, il diritto di visita e stabilito il mantenimento. Il punto per il quale vi scrivo è il mantenimento.
Io sono proprietario di una quota di immobile (circa 100 mq) e di un quota di un locale commerciale (circa 50 mq) entrambi in fase di costruzione. La quota la ho eredita ma non mi produce redditi anzi mi costa con le tasse. Io sono disoccupato e non ho redditi ne li ho mai avuti. Non ho beni mobili intestati e ne altro.
Il pubblico ministero decise per 250 euro al mese ma i giudici, nel 2015, decisero per 350 euro al mese.
L’appello, ad agosto 2016, ha confermato 350 euro al mese.
Attualmente il bambino ha 2 anni e io non lavoro. Nemmeno la mia ex lavora. Io ho 26 anni, la mia ex 20 anni e il bambino 2 anni. Quando il bambino farà 10 anni e io lavorerò, sicuramente la mia ex chiederà un adeguamento. Se ora che non lavoro e che il bambino ha 2 anni, verso 350 euro al mese, sicuramente quando crescerà l’assegno aumenterà ancora.
E’ possibile richiedere una riduzione dell’assegno anche se ad agosto 2016 la corte di appello ha confermato le 350 euro al mese? Il mio legale ha detto che è inutile perché non viene accettato.
Io ho sempre versato le somme stabilite senza ritardi ma, avendo il timore che tra qualche anno può chiedere un adeguamento per la crescita del bambino, io come faccio? Non chiedo riduzioni eccessive ma almeno 250 euro al mese.
Considerando anche quest’articolo: La Cassazione ben conscia di tali dinamiche del ciclo vitale dell’individuo, in special modo dei figli in crescita, con la sentenza8927/2012 rileva che “le esigenze della prole, il cui accrescimento, infunzione del progredire degli anni, non abbisogna, secondo lagiurisprudenza di questa Corte, di specifica dimostrazione”confermando i precedenti orientamenti (400/2010) – necessitàproporzionate alla crescita – e (Cass. 10119/2006) legittimità direvisione, senza particolare dimostrazione, anche in assenza dicondizioni migliorative patrimoniali dell’onerato.
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Buonasera, comprendo la sua preoccupazione ma concordemente a quanto già espresso dai Colleghi per ottenere la modifica in termini di riduzione dell'assegno di mantenimento, occorre vi sia un peggioramento della sua situazione economica . Chiaramente qualora migliori la situazione della madre a questa potrà essere richiesto un maggior contributo.Cordiali saluti. Avv. Maria Raffaella Gambardella (Firenze)
Buongiorno
Non ci sono gli estremi per chiedere modifiche ha ragione il suo avv.anche perché 350 è già il minimo.Se in futuro le condizioni dovessero peggiorare allora si tenendo conto anche del tenore di vita della sua ex.resto a disposizione per qualsiasi parere
Distinti saluti
AVV.Giovanna Oriani
Buongiorno,
se le condizioni economiche sue e della madre del bambino non sono mutate è inutile chiedere la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento, non ci sarebbero le condizioni per una modifica.
In ogni caso non mi fascerei la testa prima di essermela rotta...
Cordialmente
Avv. Enrica Cerrato
Al suo posto non drammatizzerei, sono d'accordo con il suo legale che alle condizioni attuali è inutile chiedere una riduzione dei 350 euro al mese "che sono minimi per un mantenimento". In futuro non è detto che le cose peggiorino, anche la madre deve darsi da fare per il mantenimento trovandosi un lavoro e se non erro lei in un precedente quesito diceva che il padre della sua ex è molto facoltoso.
Se è così le cose cambiano.
Buongiorno,
pur comprendendo la sua situazione, devo rilevare che, effettivamente, chiedere già ora una revisione in assenza di modifiche significative dei rispettivi tenori di vita, non avrebbe un buon esito.
D'altra parte non drammatizzerei le prospettive.
Se è vero che, come ho già scritto, il mantenimento potrà crescere in funzione delle esigenze del figlio (ma per essere precisi si dovrebbe aver contezza del provvedimento giudiziale inerente le spese extra), è pur vero che la progressione non è certo proporzionale, e che anche la madre potrà essere censurata dal Giudice in difetto di ricerca, o di inizio, di un'attività lavorativa.
Parimenti, il Giudice dovrà tenere conto dell'eventuale impossibilità (anche sua, ma da dimostrare ad esempio mediante documentazione dei tanti tentativi fatti) a trovare un lavoro che possa permettere un maggior mantenimento.
Cordiali saluti.
(avv. Paolo Castellini)