vorremmo adottare una figlia S. che abbiamo avuto in affido quando era minorenne . Ora ha 40 anni. Lei è consenziente.
Ha due fratelli maggiori e una sorella minore ( figlia solamente della madre)La madre è morta e del padre non sappiamo nulla . Aveva un allontanamento dai figlii dal 1979. Anni fa abbiamo consultato un avvocato per avviare l'adozione , ma ci aveva sconsigliato perchè avremmo dovuto chiedere a tutta la famiglia l'autorizzazione e S. non se la sentiva di contattare questi parenti. Giorni fa ho fatto una ricerca su internet e mi sembra di capire che il tribunale può comunque decidere senza il consenso dei familiari.
Ci potete aiutare? grazie
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Gentile signora Batteva, credo che il Tribunale possa decidere senza la notificazione ai parenti se irreperibile. ....comunque a volte gli orientamenti giurisprudenziali sono mutevoli e variano da Tribunale a Tribunale:sarebbe quindi opportuno informarsi presso il Tribunale competente.CordialmenteAvv.AlfredoGuarinoNapoli
Buongiorno Floriana.
La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Per la delicatezza e la complessità della procedura, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.
L'adottato acquista:
il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio
il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi,
il diritto agli alimenti.
L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:
non hanno discendenti legittimi o legittimati
hanno compiuto i 35 anni d'età
superano di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.
In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età, fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
E’ richiesto il consenso:
dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi
dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante
dei genitori dell'adottando
Se l'assenso dei genitori dell'adottando o quello dei coniugi dell'adottante o dell'adottato è negato, il tribunale, su istanza dell'adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione; allo stesso modo il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
restando a disposizione saluto cordialmente.
Avv. st. Enrica Cerrato (Asti)
Gentile Floriana,
Per l'adozione di un maggiorenne è necessario che l'adottante abbia una differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
Inoltre, è richiesto il consenso:
dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi, dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante e
dei genitori dell'adottando.
Se l'assenso dei genitori dell'adottando o quello dei coniugi dell'adottante o dell'adottato è negato, il tribunale, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga che il mancato consenso non sia giustificato ovvero contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione.
il tribunale può pronunziare comunque sull'adozione anche quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Dunque, nel suo caso bisognerebbe raggiungere, qualora vivente, il padre dell'adottanda e qualora irreperibile potrà comunque fare istanza per l'adozione.
Avv. Marina Ligrani