Quali sono le differenze tra affidamento esclusivo, congiunto e condiviso? Io e mia moglie ci stiamo lasciando e vorrei avere le idee più chiare a riguardo. Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Donatello
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Gentilissimo Donatello,
a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006 il Legislatore, introducendo il principio della c.d bigenitorialità, ha stabilito come regola l'affidamento condiviso e, come eccezione, l'affidamento esclusivo. Prima della predetta riforma la regola era l'affidamento esclusivo.(ndr: all'epoca l'equivalente dell'attuale affidamento condiviso era il congiunto).
Lo scopo è garantire ai figli minori la presenza dei genitori da tutti i punti di vista. La scelta per l'affidamento esclusivo è pertanto residuale e viene adottata laddove il condiviso sia contrario all'interesse del minore (per esempio nell'ipotesi di tossicodipendenza o alcolismo o grave patologia psichiatrica di un genitore oppure nell'ipotesi di violenze o abuso da parte di un genitore nei confronti del minore).
Nell'ipotesi di affidamento condiviso (che, ripeto, è la regola) entrambi i genitori possono decidere anche separatamente le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti i minori (es.: taglio dei capelli) e le decisioni di maggiore interesse debbono essere adottate dai genitori congiuntamente (es.: scelta della scuola).
Nell'ipotesi di affidamento esclusivo il genitore non affidatario non ha alcun potere per le decisioni di ordinaria amministrazione mentre rimane il potere decisionale per le questioni di straordinaria amministrazione, salva ulteriore limitazione che potrà adottare il Tribunale nell'interesse del minore.
Anche nell'ipotesi di affidamento condiviso è vivamente raccomandabile stabilire il genitore affidatario c.d collocatario ovvero il genitore presso cui il minore vivrà prevalentemente onde evitare che il minore si senta come "un pacco postale". Verranno inoltre stabiliti i tempi di permanenza del figlio minore col genitore non collocatario.
È assolutamente consigliabile (e gli Avvocati che operano nell'ambito del Diritto di Famiglia si adoperano affinché possa essere raggiunta tale soluzione per i propri assistiti) che i genitori che decidono di separarsi (oppure divirziare oppure le coppie di fatto che cessano la convivenza) si accordino per una soluzione consensuale che permetta loro di "confezionare" con l'assistenza degli Avvocati una regolamentazione che sia effettivamente rispondente alle vere esigenze ed al vissuto dei figli.
In difetto di accordo infatti decide il Tribunale: la decisione giudiziale, anche la più giusta, non potrà essere migliore di una regolamentazione frutto di accordo dei GENITORI. Sono fermamente convinta di questo.
Rimanendo a Sua completa disposizione per qualsiasi necessità, La saluto molto cordialmente auspicando di essere stata d'aiuto.
Cordialmente
Egr. Sig. Donatello,
la legge prevede come scelta ordinaria l'affidamento congiunto, cioè le decisioni sui figli vanno prese insieme. Questa circostanza prescinde, badi bene, a quali dei due genitori i figli vengono assegnati (cioè dove andranno a vivere.
In casi estremi e previsti per legge uno dei due coniugi può chiedere l'affido esclusivo. In questo caso sarà soltanto il genitore affidatario a decidere.
In ogni caso, dipende molto dal tipo di separazione che lei sta facendo (consensuale o giudiziale) e dall'età dei figli.
L'affidamento di un figlio in caso di crisi della coppia può essere: a) condiviso (o congiunto); b) esclusivo. La regola è costituita dal primo, l'eccezione dal secondo. Giacché i figli hanno diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei coniugi, la prole viene affidata ordinariamente ad entrambi i coniugi. Eccezionalmente, allorché il rapporto con uno dei genitori risulti pregiudizievole per il figlio, l'altro coniuge ha diritto di chiedere l'affidamento esclusivo.
A disposizione per chiarimenti ed assistenza.
Avv. M.F. Tenuta
Congiunto e condiviso sono sinonimi, e di fatto significa che i coniugi devono decidere insieme per tuttò cio che riguarda il figlio. La legge prevede che sia condiviso salvo casi particolari di inettitudine o altro a sfavore di uno dei genitori. Esclusivo, invece, significa che è un solo genitore che decide le questioni ordinarie, quotidiane, ma le questioni più importanti, come la scelta della scuola, vanno comunque concordate.
Resto a disposizione
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Gent.mo signore,
la tipologia di affidamento dipende in primo luogo da come avviene la separazione: se in modo consensuale o giudiziale. Nel primo caso saranno i coniugi con l' ausilio dei legali a decidere le tempistiche e le modalità di affido condiviso; in secondo luogo, se la via è invece quella giudiziale, il tribunale terrà conto di eventuali addebiti nella separazione o di eventuali inadeguatezze di uno dei genitori. Se volesse essere assistito nella sua vicenda, non esiti a contattarci,
cordiali saluti
Egregio Signore,
l'affidamento esclusivo (che una volta era la norma) si ha quando il figlio viene affidato ad uno solo dei genitori, con (in genere) o senza (casi eccezionali) possibilità per l'altro genitore di vederlo in momenti e tempi stabiliti, intervenire solo in relazione alle decisioni di maggior rilievo per la vita del figlio, ecc. L'affido congiunto si aveva su richiesta di entrambi i genitori e presupponeva che questi agissero, di fatto, come una sola persona, condividendo quasi o tutte le scelte educative anche minime (in caso di disaccordo, interveniva il giudice). Oggi la forma prevalente di affido è quella dell'affido condiviso la cui caratteristica è quella di vedere entrambi i genitori esercitare tale ruolo anche in maniera disgiunta (come accade in una normale famiglia, del resto) contribuendo entrambi alla piena educazione dei figli. Come, poi, tale opportunità si possa concretamente esercitare si deve vedere caso per caso. Se crede, si metta in contatto con il mio Studio (anche per mail) e potremo ampliare la questione o si rivolga a un collega. Cordiali saluti