Affido esclusivo al padre: in quali casi?
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Buonasera.
Credo sia bene chiarire innanzitutto che l'affido esclusivo prevede l'esercizio della responsabilità genitoriale (che ha sostituito la vecchia potestà) da parte di un solo genitore, riservando all'altro il diritto/dovere di vigilanza ex art. 337 quater c.c.
La residenza del figlio rimane comunque decisione che i genitori devono assumere concordemente.
Ciò premesso, l'affido esclusivo può essere assunto, in derogo al principio generale che prevede la condivisioni della responsabilità genitoriale, ogni qualvolta uno dei due genitori non sia sufficientemente adeguato ad assumere il ruolo e le funzioni genitoriali, ovvero non voglia assumerle.
Ogni situazione va accuratamente approfondita per valutare la sussistenza dei presupposti validi per l'accoglimento della domanda.
Mi occupo esclusivamente di Diritto Famiglia e rimango in tal senso disponibile.
I miei più cordiali saluti
Avv. Raffaella Angelica Molendini
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Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza).
Da qui, pertanto, la necessità di disporre l'affido esclusivo dei figli all'altro genitore con competenze genitoriali concentrate in capo al genitore l'affidatario. Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337-quater comma III c.c.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; ciò nonostante, "le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori". L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale ("salvo che non sia diversamente stabilito").
Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Resto a disposizione per altri chiarimenti e porgo i miei migliori saluti.
avv. Lavinia Misuraca
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L'affido esclusivo ad un solo genitore è legato a incapacità o fatti gravi dell'altro, ovvero irreperibilità dello stesso.
In generale, poi va valutato, il caso specifico.
Resto a disposizione
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Buonasera, il Tribunale deve valutare quale forma di affido corrisponda all'interesse del minore. Normalmente, tale interesse è tutelato dall'affido condiviso ad entrambi i genitori. Perché vi sia affido esclusivo occorre che uno dei genitori o si disinteressi completamente al minore(quindi sotto ogni punto di vista economico, educativo ed affettivo) oppure che possa nuocere al minore (per es. per malattia mentale) o, infine, sia impossibilitato ad esercitare concretamente la propria funzione.
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Gentilissima Utente,
in linea generale l'affidamento esclusivo del o dei figli minori a favore di un genitore (senza specificare se si tratta di padre o madre) viene disposto laddove l'altro genitore assuma condotte gravemente pregiudizievoli nei confronti del o dei figli minori.
La regola e' l'affidamento condiviso.L'eccezione e' l'affidamento esclusivo.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini
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