Amministratore condominio

Inviata da Giuseppe. 4 set 2018 Diritto condominiale

Buongiorno come si potrebbe eliminare un amministratore di condominio? Non c’è nessuna trasparenza e ci fa tirar fuori tanti soldi

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Buon giorno, la revoca dell'incarico all'amministratore è possibile:
- in assemblea. I condomini possono sempre decidere di revocare l'amministratore, anche a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo alla base dell'interruzione del rapporto. E', però, necessario, che la revoca sia indicata nell'ordine del giorno in sede di convocazione dell'assemblea e che questa deliberi in tal senso con lo stesso quorum previsto per la nomina dell'amministratore (previsto all'art. 1136, comma 4, c.c.) o con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Occorre tenere in considerazione che l'omessa convocazione dell'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore costituisce una "grave irregolarità" idonea a giustificare la revoca giudiziale (art. 1129, co. 12, n. 1 c.c.);
- giudizialmente, su ricorso di ciascun condominio, sempre che sussista (art. 1129, comma 11, c.c.) una delle seguenti cause,
l'amministratore non abbia informato il condominio circa le citazioni o i provvedimenti dell'autorità amministrativa notificatigli e che riguardino questioni che esorbitano dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.); l'amministratore non abbia reso il conto della sua gestione; l'amministratore abbia commesso gravi irregolarità.
Costituiscono, secondo gravi irregolarità (art. 1129, comma 12, c.c.)
l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente bancario o postale intestato al condominio;
la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio;
l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1130, n. 6), 7) e 9) (tenuta dei registri di anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca dell'amministratore e registro di contabilità);
l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell'articolo 1129 (informazioni scritte da fornire in caso di accettazione della nomina).
Resto a disposizione qualora avesse bisogno della mia assistenza.
Avv. Marco Mendo

Studio legale Avv. Marco Mendo Avvocato a Savona

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Egregio sig.Giuseppe,il modo più semplice è non confermarlo oppure devo farlo.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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