Inviata da Alessandra Zorzenon. 14 lug 2015
Contratti
Vorrei richiedere un parere sul possibile annullamento delle dimissioni volontarie rilasciate da una lavoratrice in grave stato di depressione. Sono possibili? Anche se sono passati anni dal fatto, è possibili richiedere il reintegro sul posto di lavoro, considerando nulle le dimissioni?
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Le dimissioni sono irretrattabili, a meno che non si dimostri che il lavoratore, quando le rassegnò, era in uno stato psichico tale da non rendersi conto della portata del suo gesto
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Gentile Signora,
motivando adeguatamente e fornendo prove pertinenti, si può tentare di recedere dalle dimissioni date. Nel caso avesse interesse ad un supporto legale sulla questione, non esiti a contattarci.
Egr.a Sig.ra Alessandra,
un filone giurisprudenziale prevede che in base all'art. 428, c. 1, c.c., l'atto che contiene le dimissioni è annullabile, se il lavoratore prova di essersi trovato, nel momento in cui è stato compiuto, in uno stato di privazione delle facoltà intellettive e volitive, anche parziale purché tale da impedire la formazione d'una volontà cosciente (Cass. 28.10.2014, n. 22836; Cass. 30.5.2011, n. 11900), dovuto a qualsiasi causa , pure transitoria, e di aver subito un grave pregiudizio a causa dell'atto medesimo, senza che sia richiesta la malafede del destinatario. (Cass. 18.3.2008, n. 7292). In tali casi il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428 c.c., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice e solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione (Cass.14 aprile 2010, n. 8886). Distinti Saluti