Buongiorno.
In base all'art 56 "delitto tentato", una rinuncia alla richiesta danni ad una compagnia assicurativa puo' evitare future querele per truffa da parte della compagnia se non gia' fatte in data precedente? Ovvero, come cita l'articolo 56, se " il colpevole desiste dall'azione soggiace solo alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano un reato diverso", di conseguenza se la compagnia non avesse mai presentato querela in data precedente, la rinuncia alla richiesta rende inutile eventuali future querele? Grazie saluti
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Egregio Sig. Aldo,
in caso di rinuncia e di querela dell'ass.ne soggiacerebbe alla pena (minore) per il delitto tentato e si potrebbe giovare di un'attenuante.
Cordiali saluti,
Avv. Andrea Simoncelli (Bergamo)
Tenga presente che si tratta di un reato a querela di parte.
La querela dovrebbe essere stata presentata entro 90 giorni dal compimento del fatto-reato.
Il mancato rispetto di quel termine rende la querela difettosa e quindi estingue ogni possibile indagine in sede penale.
Cordialià
Avv.Giovanni Cigliola
Buongiorno, se c'è tentativo di truffa avrebbe una pena inferiore al reato consumato ma non il proscioglimento. Certo che la rinuncia al risarcimento probabilmente indurrebbe l'assicurazione a non sporgere querela o a rimetterla... Cordialità. Avv. Marco Furlan - Treviso