Con la sentenza di separazione del Tribunale si pone a mio carico un assegno di 150 euro mensili per mia moglie oltre aggiornamento istat ma non dice da quando. Lei dice che devo anche gli arretrati da quando ha presentato ricorso? E' vero?
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Gentile Paolo,
Il pagamento dell’assegno deve avvenire dal mese in cui è avvenuto il deposito del provvedimento.
Sarebbe però opportuno verificare la esatta indicazione contenuta nel provvedimento.
Avv Marina Ligrani
Gentile sig. Paolo,
le confermo che ha ragione sua ex moglie.
Come affermato più volte dalla Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 10119/06 del 02.05.2006; Cass. sent. n. 19382/14 del 15.09.2014.), anche se il provvedimento del Giudice nulla dice in tal proposito, l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento decorre dal momento della proposizione della domanda giudiziale ovvero da quanto è stato depositato il ricorso.
Legittimamente le possono essere richiesti gli arretrati.
Un cordiale saluto
Avv. Matteo Gigliosi
Nel silenzio della sentenza, credo che Lei possa ragionevolmente sostenere che gli assegni sono dovuti dalla pronuncia, e non dalla presentazione del ricorso.
Cordiali saluti
Avv. Massimiliano Maida
Egregio signor Paolo,
l'assegno di mantenimento dovrà essere erogato dal momento della domanda che coincide con il deposito del ricorso.
Cordiali saluti
gentile sig. Paolo,
condivido quanto detto in precedenza dal collega;
consiglio comunque di leggere con attenzione la sentenza e nel caso in cui il Tribunale non abbia statuito in altro modo , gli arretrati dovrebbero spettera dal momento in cui l'interessata ha presentato domanda giudiziale.
Mi perdoni, Il condizionale è d'uopo dal momento che non ho letto detta sentenza.
cordialmente
Avv Francesco Colantonio