Art. 1219 e ss. cc. su prestito personale infruttifero

Inviata da J.F.. 21 dic 2024

Gent.mi buongiorno.
Ho ricevuto una raccomandata con diffida di messa in mora secondo l'art.1219 e seguenti del cod. civile in seguito ad un prestito personale infruttifero per Start Up (attività in ambito di coltivazione diretta) effettuato senza alcun contratto o accordo scritto tra le parti. L'accordo verbale prevedeva che avrei restituito la somma ricevuta con gli introiti dell'attività, che non si sono ancora concretizzati (ho aperto partita Iva, ma non ho ancora venduto nulla).
Vorrei sapere se esistono per legge dei limiti temporali entro i quali un prestito infruttifero debba essere restituito, in mancanza di un accordo scritto tra le parti, se l'art. 1219 cc. a cui il creditore si riferisce sia applicabile in questo caso e se può bastare rispondere con una raccomandata o se mi consigliate di agire diversamente.
Il creditore conclude: "In mancanza e senza alcun ulteriore avviso sarò costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria per vedere riconosciute le mie ragioni con aggravio di interessi e spese. La presente costituisce formale costituzione in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c.".
Vi ringrazio, in attesa di un vostro gentile riscontro, e vi auguro buon lavoro e buone feste!

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Buongiorno,
premesso che il prestito personale di natura infruttifera è disciplinato dagli articoli del Codice Civile relativi al mutuo (art. 1813 e ss. c.c.), anche se non vi è un contratto scritto, un accordo verbale è valido ai fini della legge. Tuttavia, la mancanza di un documento scritto rende più complessa la prova delle condizioni concordate tra le parti, inclusa la scadenza per la restituzione.
Inoltre, il diritto del creditore a esigere la restituzione del prestito è soggetto alla prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui il credito diventa esigibile (ossia dalla richiesta di restituzione o dalla scadenza concordata).
Alla luce di ciò, Le consiglio di rispondere alla diffida precisando quanto segue:
1. La conferma del prestito ricevuto, ove non contestabile;
2. La natura infruttifera dell’accordo, ribadendo che non erano stati pattuiti termini scritti di restituzione;
3. La mancanza di introiti derivanti dall’attività economica, che rende al momento impossibile l’adempimento;
4. L’eventuale disponibilità a concordare una rateizzazione futura.

Restando a disposizione, molto cordialmente saluto.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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