Se due sentenze recentissime, tribunale ordinario collegiale (2015) e corte di appello (agosto 2016), sul diritto di visita di un minore di anni 2 in affido condiviso, non stabiliscono giorni di vacanze estive per la mamma mentre per il papà stabiliscono 7 giorni consecutivi (dalle ore 10 alle ore 22), "la mamma parte ugualmente (avvisando con raccomandata il padre quando partirà e dove si recherà) non rispettando le decisioni del padre (contrario alla partenza del figlio) e delle sentenze (non stabiliscono le ferie estive per la mamma)", ci sono i presupposti per ricorrere al 709 ter?
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Per darle una risposta precisa occorre leggere i provvedimenti da lei citati.
In ogni caso è sempre possibile richiedere una modifica delle disposizioni del tribunale o della Corte di Appello, non ai sensi dell'art. 709 ter cpc. ma utilizzando un altro strumento.
Se lo desidera, può richiedere una consulenza in studio previo appuntamento telefonico trova i miei contatti sul portale.
Cordialmente.
Avv. Antonello Guido
Buon giorno,
deve essere chiaro sin dall'inizio che la vicenda va trattata con attenzione all'interesse del minore, e quindi sostenere che la madre non abbia diritto ad un periodo di vacanza almeno pari a quello del padre è una tesi davvero priva di senso, perchè normalmente i tribunali non lo scrivono, dandolo per scontato.
Non ritengo pertanto che vi sia alcuna violazione dell'art. 709 ter, c.p.c..
Cordiali saluti.
Avv. Enrico Bet
Condivido in pieno la risposta del Collega. La questione che Lei pone è estremamente delicata ed ogni iniziativa che si volesse intraprendere da parte del genitore non affidatario dei figli minori deve dimostrare di andare a perseguire l'interesse superiore dei minori stessi.
Saluti cordiali
Avv.Antonio Cesarini
Egr. lettore il caso sui minori sono molto delicati e non possono tradursi in due parole, ovvero si può o non si può fare.... Tratto tanti di questi casi, ma sono tutti singolari nella loro trattazione, la cosa che posso dire è quella che avendo a disposizione l sentenza ed i motivi che hanno portato il collegio prima e la corte di appello dopo alla decisine si possono fare e decidere delle strategie solo ed esclusivamente nell'interesse del minore .a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Distinti saluti. Avv. Luigi De Rasis