Buongiorno,
sono separata da pochi mesi, a causa del tradimento di mio marito.
Non avendo trovato alcun accordo ho dovuto chiedere la separazione giudiziale e ad oggi vi sono state solo due udienze, nella prima udienza il Giudice diede un provvedimento, che il mio ex marito contribuisse al pagamento del 50% della rata del mutuo mensile, purtroppo tale provvedimento non è stato rispettato e il mio ex marito risulta inadempiente da 3 mesi.
Non abbiamo figli, siamo in regime di separazione dei beni, l’unico bene intestato ad entrambi è la casa, dove attualmente vivo da sola, il muto è cointestato ma sono tre anni che sto provvedendo da sola al pagamento del mutuo con soldi privati e a mezzo di mio conto corrente privato e dimostrato con i miei estratti conto.
Le mie domande sono:
- Posso fare ingiunzione di pagamento al mio ex marito per le somme non versate(tre anni di mutuo e 50% di rata come da provvedimento del Giudice)?
- Che cosa stabilisce la legge per chi non rispetta un provvedimento del Giudice?
- Posso chiedere l’assegnazione della casa anche se in mancanza di figli, dato che il mutuo e le spese di gestione le sto affrontando da sola?
Cordialmente
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gentile Roberta,
lei può eseguire direttamente il provvedimento che stabilisce le disposizioni temporanee e chiedere al suo ex marito di adempiere pagando il docuto,inoltre, in caso di mancata osservanza dell'ordine di un giudice può anche agire penalmente.
avv Marina Ligrani
Buona sera ha centrato bene la questione.
Mi contatti tramite portale e Le fisserò un appuntamento allo studio per risolvere il Suo problema.
Mi faccia avere una copia del provvedimento emesso dal giudice.
Cordiali saluti
Avv. Sabrina Balistreri
Puo mettere in esecuzione il provvedimento del giudice facendo un atto di precetto, che è più veloce ancora del decreto
Potrebbe poi, se non paga, pignorare il 50% della casa di suo marito, in modo tale da acquisirla, di fatto, continuando a pagare lei le rate.
Resto a disposizione
Gent.le sig.ra Roberta,
il titolo per poter procedere civilmente, con il recupero di quanto dovuto dal suo ex. marito è costituito dall'ordinanza del giudice. Con tale atto Lei può procedere immediatamentecon l'esecuzione sui beni del suo ex.
L'assegnazione dell'immobile è legata alla presenza dei figli. In ogni caso la casa è già di sua proprietà e tutt'alpiù potrà valutare un'azione di scioglimento della comunione su quel bene, divenendone proprietaria per l'intero, qualora lei ne faccia richiesta.
Gentile Sig.ra Roberta,
il Collega che la sta seguendo nella separazione potrà essere esauriente sicuramente nelle risposte.
Deontologicamente non possiamo sovrapporci a Colleghi già nominati con riferimento alla separazione e ai provvedimenti, salvo non sia già stata emessa sentenza e chiuso il procedimento.
Per quanto concerne la richiesta della restituzione delle somme da Lei anticipate non è pacifico che Lei possa ottenere un titolo per la restituzione delle suddette somme anticipate poichè le somme erogate non vengono considerate come finanziamento bensì come una modalità per far fronte al dovere di solidarietà reciproca o di mutuo soccorso con la conseguenza che la restituzione di somme può avvenire, salvo specifico accordo restitutorio delle stesse effettuato per iscritto, su base volontaria e non giudiziale.
Sono comunque su quest'ultimo punto disponibile per ogni chiarimento
Cordiali saluti
buongiorno,
ritengo che lei abbia già un legale che la difende.
Detto ciò, i provvedimenti di cui lei parla sono quelli temporanei. Ritengo che debba fare decreto ingiuntivo per avere la metà del mutuo.
Chieda l'assegnazione della casa perchè al Giudice tutto si può chiedere benchè sia BEN MOTIVATO. Più che rigettare la sua richiesta non può.
altra soluzione, se la casa è intestata ad entrambi, è l'ipoteca sull'immobile a seguito di decreto ingiuntivo e la successiva vendita. del ricavato suo marito le deve restituire quanto da lei richiesto.
Non si comprende se in casa abita solo lei o entrambi.
Buona giornata.
Avv. Paola Federici
Gentile signora Roberta,se è dolosa l'immissione del provvedimento,può richiedere l'esercizio dell'azione penale e comunque sempre può agire in sede civile .Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napolii
Gentile signora Roberta,Lei non ha bisogno di decreti ingiuntivi,in quanto può notificare titolo esecutivo e precetto e può richiedere l'assegnazione della casa coniugale.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli