Buongiorno , vorrei se possibile avere chiarimenti sul problema dell'assegnazione della casa coniugale.
Sono separato con tre figli,la casa di mia esclusiva proprietà è stata assegnata alla mia ex moglie e verso un mantenimento per i ragazzi ( lei lavora come supplente nella scuola ) dove c'è ancora un minore mentre gli altri due sono maggiorenni.Ora la mia ex moglie ha intrapreso un nuovo rapporto con un'altra persona che convive quasi stabilmente nella mia casa ed è lavoratore dipendente.Mi sembra troppo sbilanciato verso l'ex coniuge il costo del mantenimento nel senso :
gode della mia casa di proprietà per la tutela dei figli insieme al compagno che ha un suo reddito
lei lavora
il compagno lavora
verso l'assegno per i figli
In base a questi dati cosa puo' cambiare ai fini dell'assegno mantenimento, e cortesemente in questo contesto il significato del Dispositivo dell'art. 337 sexies Codice Civile dove di dice
" Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio "
Sperando di essere stato chiaro nel porre la domanda e rimango in attesa di una vostra risposta
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Buongiorno sginor Nicola,
allo stato attuale, fino a quando i suoi figli non siano autosufficiente economicamente il contributo al loro mantenimento non può cessare o variare.
Cordiali saluti
avv. Emanuela Costa
Venezia
Egregio Sig. Nicola,
la circostanza che sua moglie conviva stabilmente non incide sul mantenimento dei figli,qualora, però, lei versi un mantenimento, anche, a favore di sua moglie, può chiedere in sede di modifica delle condizioni di separazione l'eliminazione dello stesso.
Potrebbe, anche, provare, a chiedere che sia disposto, a carico di sua moglie, un contributo per l'abitazione.
In merito a quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c., a mio giudizio, fintanto che i vostri figli, continuino a convivere con la madre, poiché economicamente non ancora autosufficienti, non può essere invocato quanto disposto da tale norma.
Cordiali saluti
Avv. Lucilla Navarra
Egregio Sig. Nicola,non credo che le statuizioni possano cambiare finche' in casa vi sara' un figlio minorenne;dopo potrebbe richiedere l'assegnazione della casa ma Sua moglie potrebbe a sua volta richiedere un aumento dell'assegno,dovendo sostenere oneri locativi per un nuovo alloggio.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli
Il fatto che sua moglie conviva con un'altra persona non incide sul mantenimento dei figli. Piuttosto potrebbe chiedere in sede di modifica delle condizioni di separazione che venga disposto che la stessa le versi un contributo per l'abitazione chevlei ha dovuto reperire dopo la separazione. Se non ci fossero gigli potrebbe addirittura chiedere la restituzione dell'immobile.