In sede di udienza presidenziale di divorzio è stato confermato l' assegno di mantenimento per la moglie. E' possibile che con sentenza definitiva in cui il giudice non riconosca l' assegno divorzile possa decidere anche che l' assegno non andava dato alla moglie anche da una data anteriore alla sentenza? In pratica può disporre anche retroattivamente?
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Gent.mo
La risposta al suo quesito è negativa . Non è possibile .
Avv sorbara Mariacarmela
Egregio sig. Paolo,
sul punto l'orientamento prevalente della Cassazione prevede che l’ammontare del contributo che il coniuge deve versare all'altro, a titolo di mantenimento, non ha effetto da quando viene decisa la causa ma da quando è iniziata; dunque la statuizione del giudice può retroagire al momento di proposizione del ricorso.
Egregio sig.Paolo,le statuizione finali valgono sin dall'inizio del giudizio ma non si può chiedere la restituzione di somme già incassate.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
il presidente del tribunale può stabilire in sentenza la retroattività dell'assegno divorzile, se non stabilisce nulla si intende che non ha effetto retroattivo