Assegno mensile per i figli

Inviata da Fabio. 22 apr 2020

Buongiorno, cercherò di esporre brevemente il mio caso per poter formulare le mie 2 domande. Con la mia ex compagna dalla quale sono separato da circa 5 anni ( mai sposati) ho avuto 2 figli e verso regolarmente un assegno mensile. Premetto che l’affidamento è condiviso e siamo responsabili in egual misura 50/50 su tutto.. giorni settimanali, feste, ferie ecc... e che l’assegno comprende naturalmente solo le spese ordinarie. Prima domanda: non essendoci nessuna differenza tra noi, questa cifra mensile è tenuta a versarla o meglio a metterla a disposizione per i bambini anche la mia ex compagna? Seconda domanda se la prima è fondata e veritiera come spero:sarebbe possibile ed ottenere che questo mio assegno sia sempre corrisposto, per le spese ordinarie e dello stesso importo massimo, ma solo al presentarsi di documentate spese,considerando sempre il 50% di responsabilità, esempio, 200 euro di mensa scolastica, versamento immediato di 100 euro? Grazie buongiorno

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Buongiorno sig. Fabio per rispondere in maniera corretta al Suo quesito sarebbe necessario leggere il contenuto del provvedimento del tribunale che disposto in ordine alla regolamentazione degli interessi del minore. In linea generale pur se si tratta di affido condiviso normalmente il figlio o la figlia vengono collocati presso uno dei genitori (cd. genitore collocatario) che si occupa della cura e del sostentamento quotidiano della prole. Stando così le cose il minore vive stabilmente con uno dei due genitori e l'latro provvede al contributo al mantenimento per le spese ordinarie e al 50% delle spese straordinarie. In questo caso il pagamento del contributo del genitore collocatario si intende versato quotidianamente con la permanenza del minore presso di sè. Eccezionalmente la prole viene collocata in egual misura a ciascun genitore per tempi e modalità di coabitazione e cura, in quel caso ciascuno dei due genitori deve versare il mantenimento ordinario all'altro. Per le spese straordinarie il principio è lo stesso, ma è chiaro che se anche si trattasse della prima ipotesi e chi effettuasse il pagamento di una spesa non voluttuaria ma necessaria avrebbe sempre diritto al rimborso del 50% alla presentazione della ricevuta fiscale. A disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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Egregio Sig. Fabio, con gli elementi che ha fornito nella domanda non è possibile dare una risposta definitiva. Posso però darle alcune indicazioni che le consentiranno di fare una valutazione. il periodo di permanenza dei figli presso ogni genitore è certamente uno dei criteri importanti per parametrare l'importo del contributo al mantenimento, ma non è assolutamente l'unico. Occorre certamente tenere conto di altri elementi di pari importanza, e di altre circostanze pure rilevante ma con un peso diverso. Tra quelle molto rilevanti posso annoverare la differenza dei redditi dei genitori, il patrimonio disponibile, la soluzione abitativa a disposizione (se si paga affitto è una cosa se è casa di proprietà è un'altra cosa). Tra quelli con peso inferiore posso citare la presenza di parenti che possano dare un aiuto al singolo genitore, l'età dei figli, la certezza dei redditi dichiarati dai genitori eccetera. Quindi il solo fatto che ci sia una collocazione c.d. paritetica non può eslcudere o influire da sola sull'entità dell'importo. Preciso, inoltre, che anche le spese straordinarie seguono la stessa logica e quindi se ad esempio lei avesse un reddito pari al doppio della sua ex, non escluderei che tali spese fossero imputate a lei in misura superiore al 50%. Per rispondere all'ultima domanda occorrerebbe leggere il provvedimento, solitamente esistono dei protocolli (diversi in ogni Tribunale) che dettagliano più o meno profondamente cosa contenga il contributo ordinario e cosa quello straordinario. con gli elementi a disposizione non credo sia possibile aggiungere altro. Se vuole approfondire il tema può Contattarmi. I migliori saluti.
Avv. Raffaele Merangolo

BELVEDERE MERANGOLO & PARTNERS AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI Avvocato a Bologna

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Buongiorno signor Fabio. Dal contenuto della sua domanda, desumo che lei e la sua ex compagna avete trovato un accordo bonario senza ricorrere al Tribunale. La prima cosa che le suggerisco, dunque è quella di ottenere un provvedimento da parte del Tribunale relativo appunto all'affidamento e mantenimento dei figli. Una semplice scrittura tra di voi o peggio un accordo verbale potrebbe essere disatteso da uno dei coniugi e risulterebbe più difficile obbligare la parte inadempiente ad eseguire gli accordi ( per esempio imporre il rispetto dei diritti di visita, così come farsi pagare il mantenimento, etc. ect). Desumo sempre da quanto afferma che i minori sono collocati presso la madre, pertanto il contributo al mantenimento lo deve versare Lei alla moglie , mentre si presume che la madre faccia altrettanto. Un caso diverso potrebbe essere quello del figlio maggiorenne non autosufficiente ove è possibile accordarsi nel senso che entrambi i genitori versano la quota di mantenimento sul CC del figlio. Quanto alle spese straordinarie esse generalmente ( e dunque salvo diverso accordo), competono al 50% ciascuno e il genitore che le ha anticipate ha diritto di avere la quota dall'altro genitore previa esibizione del documento fiscale e/o documento che attesti la spesa. Rammento che gli scontrini fiscali della farmacia devono riportare il codice fiscale dei figli, diversamente Lei può anche rifiutare di rimborsare la sua quota. Chiaro che - infine - se esiste un provvedimento del Tribunale deve avere riguardo a quello per ogni questione. Spero di esserle stata di aiuto. Distinti saluti.
avv. Angela Galavotti

Avv. Galavotti Angela Avvocato a Concordia sulla Secchia

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Buonasera, la risposta alla sua prima domanda è no, la sua ex compagna non è tenuta a versare una cifra pari alla sua in quanto si presume che provveda direttamente al pagamento delle spese ordinarie per i figli (vitto, abbigliamento, quaderni per la scuola, ecc.). Il principio del 50% a cui Lei si riferisce vale solo per le spese straordinarie (libri scolastici, spese mediche urgenti, spese per attività sportive o extra scolastiche concordate, ecc.).
Se ha bisogno di ulteriori chiarimenti non esiti a contattarmi..
Distinti saluti.
Avv. Alberto Alvazzi del Frate

Anonimo-134772 Avvocato a Roma

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Egregio sig.Fabio,Lei non ha diritto di conoscere la rendicontazione delle spese ordinarie ma,Se dispone di elementi per ritenere che costino meno del previsto,può richiedere una riduzione dell'assegno di mantenimento sollecitando un accertamento sul punto.Cordiali saluti,AVV.. Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Egregio signor Fabio,
il versamento dell'importo tramite assegno alla madre dei Vostri figli avendo Lei l'obbligo del mantenimento diretto quando i figli sono con Lei ( in ugual misura temporale) presuppone che vi sia stato con quest'ultima un esame sulla proporzionalità dei rispettivi redditi tenendo naturalmente presente le esigenze dei figli e il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza. Stante questa premessa quindi è evidente che avendo gli stessi tempi di permanenza dei figli ( è stato stabilito il collocamento dei figli?) e le medesime risorse economiche, come appunto mi pare di aver compreso, anche la madre dovrà mettere a disposizione la medesima somma a titolo di mantenimento indiretto dei figli ( come Lei sta facendo). A mio avviso sarebbe opportuno presentare congiuntamente ricorso ex art 337 ter c.p.c. al fine di ottenere i relativi provvedimenti concernenti idonea regolamentazione con l'" esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale " della prole e quindi in caso di mancato versamento di quanto stabilito a titolo di assegno di mantenimento, vi sia un titolo per la richiesta.
A disposizione per ogni chiarimento, anche in ordine alla sua seconda domanda.
Cordiali saluti

Avv. Emanuela Pesce Avvocato a Milano

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Buongiorno,
l'assegno di mantenimento (per le spese ordinarie) che Lei versa per i figli è solo da Lei dovuto in quanto i figli sono collocati presso la madre.
Per le spese straordinarie (extra assegno) come ad esempio: le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione dei figli dovranno essere condivise tra i genitori.
Le consiglio di prendere visione dei protocolli d'intesa firmati fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli presenti presso ciascun Tribunale.

Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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Buongiorno il mantemimento che il Giudice ha ritenuto opportuno corrispondere in base alle Vostre dichiarazioni dei redditi non rientra nelle corresponsione delle spese straordinarie che devono essere corrisposte in genere al 50% salvo diverso accordo e devono essere debitamente documentate.

Studio Legale Santoni Avvocato a Misano Adriatico

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Buonasera,
Entrambi partecipare alle spese ordinarie e straordinarie al 50 per cento.
Se poi tra voi riuscite ad accordarci diversamente nessuno sindaca il vostro operato. Attenzione però! Se manca la buona fede, il provvedimento è titolo esecutivo.
Cordialità.
Avv. Paola Federici

Avv. Paola Federici Avvocato a Roma

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Buongiorno Signor Fabio,
si potrebbe valutare una modifica dei vostri accordi ma sarebbe doveroso avere contezza dell’accordo o del provvedimento che regola attualmente i vostri rapporti e conoscere la vostra situazione economica e lavorativa.
Cordialità,
Avv. Erika Delbianco

Studio Legale Avv. Erika Delbianco Avvocato a Rimini

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Salve, intanto bisognerebbe capire se dalla sua compagna, la separazione è solo di fatto o avete avuto un provvedimento giidiziario, che stabilisce lo stacco tra di voi e relative condizioni sui figli. Se invece avete fatto voi, anche sul mantenimento, quanto stabilito sulle spese diventa principio consolidato e lei può rivendicare il pagamento necessario per le spese sui figli. Per una risposta più precisa comunque servirebbero maggiori ragguagli.

Avv. Cesare Materasso Avvocato a Lamezia Terme

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Credo che abbiate concordato le condizioni in Tribunale. In ogni caso il genitore non collocatario, in questo caso lei, deve corrispondere l'importo previsto all'altro genitore, il quale ultimo è tenuto ovviamente a contribuire con il suo stipendio, ma non a mettere a disposizione la somma pari a quello dell'altro. La documentazione delle spese straordinarie, invece, deve esserle messa a disposizione, in modo tale che lei sappia cosa andrà a pagare. Riguardo la mensa, non so se avete specificato qualcosa nelle condizioni, se da pagare in più rispetto alle ordinarie o se compresa, ma ha comunque diritto di avere la ricevuta.
Resto a disposizione
Avv. Laura Ferrari

Studio Legale Avv. Laura Ferrari Avvocato a Novara

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Salve,
per poterle offrire una risposta esaustiva occorre svolgere una consulenza attraverso la visione delle carte del fascicolo.
Cordialita’

Legal solution avvocato Francesca Di Muzio Avvocato a Pescara

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Buongiorno,
per poter rispondere esaustivamente è necessario preliminarmente esaminare l'accordo in forza del quale avete previsto l'importo e suddiviso le spese.
Cordiali saluti.

Avv. Marcella Maschietto

Avvocato Marcella Maschietto Avvocato a Treviso

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