La moglie d un mio amico ha ottenuto il mantenimento con sentenza di separazione. Il mio amico non ha pagato qualche mese e ora si ritrova un atto di precetto in cui oltre ai due mesi non pagati viene chiesto di pagare l' assegno dal giorno della domanda. Il giudice non ha detto nella sentenza che l' assegno doveva decorrere dal ricorso ma ha detto solo che il Signor X doveva 100 euro mensili alla moglie. Ora mi chiedo ha ragione la moglie oppure il mio amico può opporsi?
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Gentile Paolo,
L'assegno è dovuto con decorrenza retroattiva dal giorno della domanda giudiziale il che significa che dovrà essere compreso l'assegno relativo al mese in cui è stata depositata la domanda di separazione.
AVV Marina Ligrani
Solo un sopravvenuto provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione a Suo favore può impedire gli effetti retroattivi della sentenza adottata a definizione delle questioni economiche, al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio e, ciò, sia nella ipotesi in cui la richiesta venga fatta in sede di separazione, sia se venga avanzata in sede di divorzio. Può chiedere di dilazionare quanto dovuto se ciò è giustificato dalla Sua personale situazione economica. Cordiali saluti.
L'assegno liquidato in sentenza decorre dal giorno della domanda giudiziale;ciò vale anche per eventuali modifiche successive.
Cordiali saluti.
Avv.Giovanni Cigliola
Buongiorno, l'assegno di mantenimento decorre dalla domanda giudiziale, quindi il suo amico dovrà corrispondere l'intero importo.
potrebbe però proporre all'ex moglie una dilazione.
Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze
Buongiorno Sig. Paolo,
il suo amico è tenuto a corrispondere gli arretrati dal giorno della domanda.
A nulla serve l’opposizione. Semmai potrebbe concordare modalità e termini di pagamento.
Resto a disposizione per qualsiasi necessità.
Cordiali saluti
Avv. Maria Sannino (Lucca)