Assicurazione contro gli infortuni: cumulo o scorporo indennizzo e risarcimento?
Domanda: Rispetto al problema sotteso all'assicurazione contro gli infortuni, qualora il danno arrecato alla vittima sia conseguenza dell’azione/omissione di un terzo responsabile, che per legge corrisponde un risarcimento, l' assicuratore è comunque tenuto a indennizzare la vittima (il danneggiato riceve una somma doppia) o al contrario esercita l'azione di surroga nei diritti dell’assicurato verso l'assicurazione del responsabile, operando quindi il divieto del cumulo e il principio della compensatio lucri cum damno?».
Il problema si pone quando la vittima - innocente - subisce una lesione (es. invalidità permanente) perché viene investita dall'auto di un altro soggetto responsabile (entra in gioco l'assicurazione della responsabilità civile auto, obbligatoria). Si da il caso però che la vittima precedentemente avesse stipulato un contratto - volontario - contro gli infortuni con la sua compagnia assicurativa. Il danno è risarcito due volte o no? come si comporta l'assicuratore della vittima? Si surroga nei diritti di credito del danneggiato verso il responsabile del danno per recuperare l'indennizzo corrispostogli? Opera o meno il principio della compensatio lucri cum danno volto appunto a compensare i vantaggi e gli svantaggi oppure è possibile cumulare le due poste in gioco (indennità e risarcimento)?