Può un genitore ancora nelle piene facoltà riconoscere una modica somma mensile alla figlia che presta aiuto morale e materiale? Come dovrebbe formalizzare tale gesto e a quanto.potrebbe ammontare l'importo considerata una pensione di 1100 euro?
Vorrei avere dettagli precisi onde evitare di incorrere in successivi problemi legali con l'altro figlio che è senza alcun scrupolo nei confronti della madre e della sorella.
Grazie
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gentile Chiara,
sicuramente un genitore può dare al proprio figlio ciò che ritiene naturalmente tanto trova come unico limite la possibilità che altri figli ed eredi possano lamentare una lesione dei loro diritti.
La formalizzazione, in una scrittura quindi, avrebbe valore solo tra le parti (lei e suo padre) senza averne per terzi eventualmente lesi da tale operazione, che potranno sempre impugnarla a meno che non si tratti di un negozio di liberalità d'uso che si verifica quando l'importo donato è proporzionale al servizio reso (non impugnabile).
Se l'importo è sproporzionato, invece, rispetto al servizio reso si ha una donazione remuneratoria sempre impugnabile dagli eredi legittimi.
avv. Marina Ligrani
Gentile signora Chiara,
quanto da Lei richiesto è possibile, ma è necessario che venga formalizzata in una scriturra privata redatta da un professionista, anche per tutelarla nei confronti di controlli fiscali ove le somme venissero corrisposte a mezzo bonifico.
Resto a Sua disposizione e la saluto cordialmente.
Avv. Stefania Panzitta, Vanzago (MI)
Un genitore può disporre liberamente del suo denaro ed elargire una somma di denaro ad un figlio che si occupi dei suoi bisogni. Questa facoltà può essere oggetto di una scrittura privata. Si consiglia di registrare la summenzionata scrittura così da evidenziare la certezza della data.
Avv. Antonietta Lo Duca
Buon signor signora Chiara,
la sua domanda è certamente importante. Anche perché i figli sono eredi necessari e non si deve rischiare di ledere la quota di legittima loro riservata dal codice civile. Il nostro codice prevede la possibilità di effettuare una donazione di modico valore (art. 783 CC), che ha come peculiarità quella di dispensare il donante dall’effettuare un atto pubblico ( con la presenza peraltro di 2 testimoni). Tuttavia non c’è una regola matematica per stabilire quando una donazione sia di modico valore. Il codice dispone che la modicità deve essere rapportata alle condizioni economiche del donante e dunque non solo allo stipendio ( o pensione), ma anche agli ulteriori beni presenti ( conti correnti, depositi bancari, proprietà immobiliari, gioielli). Non è facile dunque risponderle e comunque il giudizio sulla modicità è riservato al Giudice ( in una eventuale causa promossa da chi vi ha interesse, quale per esempio il figlio che le cita).
Tenga poi presente che si considera donazione ( con tutte le conseguenze, quali la collazione e la riduzione ) anche la donazione remuneratoria ( art. 770 CC), cioè quella donazione fatta per particolare riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione ( come potrebbe essere appunto il suo caso). Non costituisce invece donazione ( e quindi non deve essere restituita, né computata) la Liberalità che si suole fare in particolari occasioni ( per esempio per le nozze), in conformità degli usi (art 770 cc comma 2°). Anche la liberalità potrebbe dunque venire in considerazione nel suo caso, ma occorrerà sempre tenere in considerazione “gli usi” con riferimento alla vs. situazione sociale, agli usi etc., tenendo altresì conto dell’importo della somma corrisposta. Se per esempio l'importo corrisposto è proporzionale al servizio reso (ossia se il figlio ha percepito quanto avrebbe percepito una badante, per offrire la medesima assistenza), e proporzionale con le condizioni economiche del padre, si tratta di liberalità d'uso non assoggettabile a collazione.
Credo comunque di doverla avvertire che il confine è molto labile tanto che i giudici non sono sempre concordi nel ritenere che quanto consegnato ad un figlio per i particolari servizi resi, rientri in una ipotesi di donazione remuneratoria ( che necessità dell’intervento del notaio !), o liberalità, per cui nulla esclude che uno dei figli “ impugni” la disposizione. Quale sarebbe la conseguenza di una impugnazione: che la figlia ( che ora si vorrebbe remunerare per i particolari servigi resi), debba restituire alla massa in tutto in parte, quanto ricevuto in vita dal genitore. Ritengo pertanto che si debba rivolgere ad un avvocato per valutare bene la sua situazione. Distinti saluti. Avv. Angela Galavotti
Gentile signora Chiara,certamente può essere corrisposta una modica somma mensile per l'assistenza,senza problema alcuno:meglio che risulti la ragione della corresponsione.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli
Buongiorno, si è possibile percepire dei compensi per assistenza genitore anziano. per evitare conflitti con familiari sarebbe meglio formalizzare con scrittura privata preceduta anche da visita medica che attesti le condizioni di salute del genitore.
Buongiorno si potrebbe pensare di scrivere, a norma di legge, una scrittura privata.
Nel caso volesse affidare a me tale incombenza, resto a disposizione.
Cordialmente,
Dott. Alessandro Pagliuca