Buonauscita dal vecchio contratto a tempo indeterminato con art.18

Inviata da Mary. 2 mar 2016 Contratti

Buongiorno,
vorrei chiedere alcuni chiarimenti preliminari sulla proposta di una buona uscita che mi farà a breve la mia azienda.

1. Vorrei chiedere la disoccupazione dopo l'uscita dal mio lavoro attuale, dato che non ne ho un altro.

Posso accettare quindi un incentivo all'esodo o meglio chiamarlo buona uscita? Deve essere corrisposto al momento del licenziamento? Quali sono le regole per non avere problemi nella domanda di disoccupazione successiva?

2. Mi devono licenziare per forza per giustificato motivo oggettivo e non possiamo interrompere in modo consensuale il rapporto di lavoro, dietro appunto pagamento di una buona uscita?

Se devo porre il licenziamento come condizione imprescindibile per chiedere la disoccupazione successiva, devo richiederlo esplicitamente all'azienda? Dobbiamo poi per forza passare per la conciliazione obbligatoria per formalizzare la risoluzione consensuale del contratto?

3. Ci sono aspetti particolari che devo tenere in considerazione per evitare problemi futuri nella richiesta di disoccupazione, che farò dopo essere uscita dal lavoro attuale? Diciture da evitare nell'accordo o specifiche richieste da fare all'azienda in fase di trattativa?

Ringrazio anticipatamente per ogni consiglio e parere in merito a quanto richiesto,
Devo rivolgermi al patronato per essere seguita nelle pratiche successive?
Buona giornata e buon lavoro,

Mary

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Gentile Signora,

la risoluzione consensuale sottoscritta avanti la Direzione Territoriale del Lavoro le dà diritto alla NASPI ed è opportuno inserire nel testo qualora le venga riconosciuta una somma per non impugnare il licenziamento la dicitura di incentivo all'esodo o di integrazione TFR.
In ogni caso se ritiene possiamo esaminare insieme i passaggi procedurali e la bozza di accordo.
Resto a disposizione.
Cordiali saluti,

Antonella Lopopolo

Studio Legale Avv. Antonella Lopopolo Avvocato a Milano

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Buona sera, la buona uscita è cosa diversa dalla indennità di disoccupazione. La prima si ha quando il rapporto di lavoro si chiude, quindi va in pensione , scade il contratto. Se invece è licenziata ha diritto alla indennità di disoccupazione. ma se rassegna dimissioni no.
Cordiali saluti

Studio legale Catalano Melania Avvocato a Mazara del Vallo

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