Salve,spiego una attimo al mia situazione,nel 2009 ho calunniato una persona,successivamente sono stato fermato per possesso e spaccio di droga.Nel 2013 circa si e concluso il processo.Nel 2014 ho provato a fare una nuova patente la A3 (ero gia possessore di B ovviamnete ritirata e gia rinnovata ormai da anni trammite Sert)al momento del esame mi viene dato un foglio del prefetto che dice che non ho requisti morali per conseguire una nuova patente.La mie domande sono: quanto tempo a il calunniato per poter sporgere una controdenuncia???non va in prescrizone dopo tot anni???e possibile che al prossimo rinnovo della B me la revochino(anche se me la hanno rinnovata gia 3 volte)???posso conseguire il passaporto o devo prima pagare il calunniato??? Grazie per la risposta
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Rispondo, sperando che stavolta non dimentichino di pubblicarla: ci sono due punti da ricordare che potrebberto influenzare la soluzione finale. Il primo è che sembrerebbe dal Suo racconto che il Prefetto abbia revocato soltanto la patente "A" e non la "B", è corretto? inoltre, la revoca non è più conseguenza obbligatoria di condanna penale secondo la recente sentenza della Corte Costituzionale del 2018, ma interviene un giudizio discrezionale del Prefetto.
Gentile Fabio,
non ho compreso quale processo si è concluso nel 2014 se la calunnia o lo spaccio, ad ogni modo bisogna badare a come si è concluso ovvero se c'è stata una condanna o meno.
Le consiglio, per fare chiarezza, di fare una istanza ai sensi dell'art. 335 cpp e un certificato al casellario giudiziale al fine di avere la situazione completa anche dei giudizi in corso, inoltre bisognerebbe leggere l'ordinanza del Prefetto per comprendere quali possono essere le motivazioni del diniego.
avv. marina ligrani
Gentile Fabio,
La querela andava sporta in un termine breve di tre mesi e può darsi che la persona offesa l'abbia fatta e vi siano adesso le indagini in corso.
Probabilmente i requisiti mancano per via della detenzione di droga.
Per fare chiarezza le consiglio di fare un istanza ex art 335 cpp per venire a conoscenza di procedimenti aperti nei sui riguardi.
AVV Marina Ligrani
La revoca della patente per perdita dei requisiti morali per aver subito una condanna penale sino all'anno scorso seguiva obbligatoriamente alla condanna secondo l'articolo 120 del Nuovo Codice della Strada . Attualmente , invece, dopo la sentenza della Corte Costituzionale questo obbligatorietà e questo automatismo sono venuti meno , quindi , al prossimo rinnovo. Il particolare che credo di aver inteso è che il Prefetto ha revocato solo la patente A e non la B, mi corregga se sbaglio.
Buongiorno,
una calunnia del 2009 è prescritta se non le è mai arrivato l'inizio del procedimento o comunque non è arrivata la condanna definitiva.
La patente b se ho ben capito le è stata restituita e pertanto, salvo altri procedimenti in corso di cui non è a conoscenza, non dovrebbero più revocargliela o sospenderla.
Cordiali saluti
Avv. Jacopo Pepi, Firenze