Cameretta del bambino: rientra tra le spese straordinarie?

Inviata da Manuela. 7 giu 2016 Assegni familiari

Buonasera.
Vi leggo spesso e mi sono rivolta a Voi già due volte e ho ricevuto sempre risposte chiare e veloci.
Volevo porvi un quesito: vorrei fare la cameretta a mia figlia (che attualmente dorme con me) dato che ha 5 anni e mi sembra giunto il caso di "staccarla" da me.
Sono separata e volevo capire se tale spesa rientra tra le spese straordinarie quindi da dividere al 50% col padre il quale parlandone verbalmente era d'accordo ma che alla mia richiesta della metà ha asserito che fosse stata una MIA decisione.
Cordiali saluti,
Emanuela

Risposta inviata

A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo

C’è stato un errore

Per favore, provaci di nuovo più tardi.

Miglior risposta

Buonasera,
è sempre prudenziale prima di effettuare spese ingenti per il minore che si desiderano condividere con l'altro genitore, inviare allo stesso una richiesta per scritto (è sufficiente una semplice e.mail). Ad ogni buon conto la spesa per la nuova cameretta non rientra tra quelle tecnicamente definibili straordinarie imputabili all'altro genitore, anche perché allora, partendo dal presupposto che lo fossero, anche lei dovrebbe corrisponere il 50% dell'eventuale analoga spesa che volesse sostenere il padre.
A sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgo
Cordiali saluti

Avv. Chiara Persichetti

Studio legale Avv. Chiara Persichetti Avvocato a Pisa

113 Risposte

77 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buonasera,
le spese per l'acquisto della cameretta per Sua figlia non rientrano tra le spese straordinarie rimborsabili pro quota dal padre.
Le spese straordinarie sono quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (libri di testo, quota di iscrizione, spese di trasporto, gite scolastiche e simili) e per attività ludico-sportive concordate.
Un cordiale saluto.
Avv. Rossana Merlo - Torino

Avv. Rossana Merlo Avvocato a Torino

36 Risposte

30 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buongiorno Signora Manuela.
Si, ritengo siano spese straordinarie da suddividersi al 50% tra i coniugi. Pertanto, potrà intimarne il pagamento.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

769 Risposte

476 voti positivi

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Buongiorno
Si rientra tra le spese straordinarie come già anticipato dai colleghi bisogna avvertire l'altro coniuge queste spese sono preventivamente concordate Ltrime se suo marito si rifiuta sarà il giudice a stabilirlo
DISTINTI saluti
Avv.Giovanna Oriani

Avv. Giovanna Oriani Avvocato a Napoli

794 Risposte

414 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Gentile Manuela,
La cameretta rientra a mio avviso tra le cose di interesse del figlio e sussiste, a carico del coniuge non affidatario, l'obbligo della partecipazione o rimborso nella misura del 50%. Se il predetto coniuge dovesse rifiutarsi di contribuire sarà il giudice a stabilire l'entità della spesa rispetto all'utilità del figlio.

Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

1129 Risposte

859 voti positivi

Contatta

Ti è stata utile?

Grazie per la tua valutazione!

Avvocati specializzati in Assegni familiari

Vedere più avvocati specializzati in Assegni familiari

Esponi il tuo caso ai nostri avvocati

Invia la tua richiesta in forma anonima e riceverai orientamento legale in 48h.

50 QANDA_form_question_details_hint

La tua domanda e le relative risposte verranno pubblicate sul portale. Questo servizio è gratuito e non sostituisce una seduta psicologica.

Manderemo la tua domanda ai nostri esperti nel tema che si offriranno di occuparsi del tuo caso.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Il prezzo delle consulenza non è gratuito e sarà soggetto alle tariffe dei professionisti.

Introduci un nickname per mantenere l'anonimato

La tua domanda è in fase di revisione

Ti avvisaremo per e-mail non appena verrà pubblicata

Questa domanda esiste già

Per favore, cerca tra le domande esistenti per conoscere la risposta

avvocati 9250

avvocati

domande 19800

domande

Risposte 46900

Risposte