Buonasera.
Vi leggo spesso e mi sono rivolta a Voi già due volte e ho ricevuto sempre risposte chiare e veloci.
Volevo porvi un quesito: vorrei fare la cameretta a mia figlia (che attualmente dorme con me) dato che ha 5 anni e mi sembra giunto il caso di "staccarla" da me.
Sono separata e volevo capire se tale spesa rientra tra le spese straordinarie quindi da dividere al 50% col padre il quale parlandone verbalmente era d'accordo ma che alla mia richiesta della metà ha asserito che fosse stata una MIA decisione.
Cordiali saluti,
Emanuela
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Buonasera,
è sempre prudenziale prima di effettuare spese ingenti per il minore che si desiderano condividere con l'altro genitore, inviare allo stesso una richiesta per scritto (è sufficiente una semplice e.mail). Ad ogni buon conto la spesa per la nuova cameretta non rientra tra quelle tecnicamente definibili straordinarie imputabili all'altro genitore, anche perché allora, partendo dal presupposto che lo fossero, anche lei dovrebbe corrisponere il 50% dell'eventuale analoga spesa che volesse sostenere il padre.
A sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgo
Cordiali saluti
Buonasera,
le spese per l'acquisto della cameretta per Sua figlia non rientrano tra le spese straordinarie rimborsabili pro quota dal padre.
Le spese straordinarie sono quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche (libri di testo, quota di iscrizione, spese di trasporto, gite scolastiche e simili) e per attività ludico-sportive concordate.
Un cordiale saluto.
Avv. Rossana Merlo - Torino
Buongiorno Signora Manuela.
Si, ritengo siano spese straordinarie da suddividersi al 50% tra i coniugi. Pertanto, potrà intimarne il pagamento.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Buongiorno
Si rientra tra le spese straordinarie come già anticipato dai colleghi bisogna avvertire l'altro coniuge queste spese sono preventivamente concordate Ltrime se suo marito si rifiuta sarà il giudice a stabilirlo
DISTINTI saluti
Avv.Giovanna Oriani
Gentile Manuela,
La cameretta rientra a mio avviso tra le cose di interesse del figlio e sussiste, a carico del coniuge non affidatario, l'obbligo della partecipazione o rimborso nella misura del 50%. Se il predetto coniuge dovesse rifiutarsi di contribuire sarà il giudice a stabilire l'entità della spesa rispetto all'utilità del figlio.