Cane in condominio
Quali sono gli obblighi che ho avendo un cane in condominio?
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Buongiorno sig. Mario,
premesso che il regolamento condominiale non può vietare la presenza di animali domestici nel condominio, il proprietario di un cane è passibile di reclamo da parte degli altri condomini solo nel caso le immissioni (rumori molesti, odori sgradevoli, ecc.) provenienti dalla sua abitazione provochino insofferenze o malessere che, però, devono essere provate e certificate da un medico o da un ente tecnico apposito (es. Ausl).
Pertanto, Lei vigili affinché il cane non dia fastidio agli altri condomini e non ometta mai la custodia dello stesso, altrimenti potrebbe configurarsi anche un reato per mancata custodia di animale domestico.
Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o necessità, Le invio cordiali saluti.
avv. Marlisa Blardi
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Buongiorno, l'ultimo comma dell'art. 1138 codice civile prevede la possibilità di possedere o detenere animali domestici. Tale possibilità non è comunque senza regole. Rimane comunque l'obbligo, per i proprietari dell'animale, di mantenere pulite le aree di passeggio, di utilizzare il guinzaglio in ogni luogo ed anche la museruola se l'animale è aggressivo. Rimane a carico del proprietario la responsabilità civile ex articolo 2052 del Codice civile e quella penale, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose nonché l'obbligo di stipulare. Se l'animale è pericoloso bisogna stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi. Più in generale bisogna rispettare criteri minimi di buona educazione: gli animali non possono essere lasciati liberi nelle parti comuni senza osservare quanto sopra scritto; i proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all'igiene degli altri condomini; il condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni ex articolo 844 del codice civile, può richiedere l'allontanamento dell'animale.
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Buongiorno Sig. Mario,
nell'ambito della proprietà esclusiva, il singolo condomino deve astenersi dal provocare immissioni che eccedono il limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c..
Fra le immissioni rientra ad esempio l'abbaiare del cane.
La valutazione della normale tollerabilità deve tenere in considerazione le peculiarità dei rapporti condominiali, la destinazione assegnata all'edificio, e il regolamento condominiale (che, spesso, stabilisce proprio divieti di attività rumorose o moleste).
In concreto, quindi, venendo al caso specifico, Le suggerisco in prima battuta di prendere visione delle disposizioni del regolamento condominiale (se esiste), e dei relativi obblighi inerenti la gestione degli animali domestici.
In secondo luogo, in ogni caso, in qualità di proprietario dell'animale, deve ridurre al minimo le occasioni di disturbo (es: abbaiare quando suona il campanello) e prevenire cause di agitazione del cane, specie durante la notte.
Tenga conto che non si può impedire al cane di abbaiare, per cui episodi saltuari di distubo devono essere tollerati dagli altri condomini.
Ovviamente, in casi estremi, il Giudice potrebbe anche disporre l'allontanamento dell'animale.
Mi permetto di darLe un piccolo suggerimento: all'interno di un condominio, è fondamentale curare sempre i rapporti di vicinato e del buon vivere civile.
A Sua disposizione per ogni chiarimento.
Saluti.
Avv. Luca Grassini.
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