Inviata da Alessandro Martello. 30 ago 2016
Investimenti
Buongiorno,
ho versato una caparra confirmatoria a un costruttore per l'acquisto di una casa, al momento della firma del contratto ho avuto un ripensamento e gli ho comunicato verbalmente che non intendevo procedere all'acquisto, il costruttore si rifiuta di restituirmi la caparra.
Nulla è stato firmato, la caparra l'ho versata tramite bonifico bancario con causale "caparra confirmatoria".
È possibile riaverla tramite vie legali?
Grazie
p.s. ho ricevuto risposte contrastanti in merito alla questione c'è chi dice che non la posso riavere perchè sulla causale del bonifico è indicato caparra confirmatoria e si intende appunto conferma all'acquisto anche se non ho firmato niente (mah!) mentre altri vs. colleghi sostengono il contrario. Sono interpretazioni diverse di qualche legge? non ci sono leggi in merito?
Grazie
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Gentile signora,
premettendo che avremmo bisogno di esaminare tutte le carte, ivi compresi eventuali scambi di corrispondenza, tuttavia scolasticamente potrebbe configurarsi un pagamento di indebito, con conseguente suo diritto ad ottenerne la restituzione.
Cordialmente,
avv. Giovanni Babino
deve prontamente inviare una raccomandata ... perchè se è pur vero che lei ha proceduto a fare un bonifico indicando come causale caparra confirmatoria è altrettanto vero che almeno per come lei riferisce non sarebbe stato sottoscritto alcun preliminare o alcuna proposta di acquisto.
diventa necessario verificare i documenti in suo possesso e soprattutto chiarire se il costruttore ha un documento in mano a sua firma che possa pregiudicare la richiesta di restituzione
a sua disposizione
Relativamente al caso prospettato,
bisogna tracciare con precisione una linea di demarcazione tra la la legge e la norma che stanno rispettivamente da contenente a contenuto, con la relativa interpretazione.
Il punto di partenza è il versamento che manifesta, inizialmente, un comportamento tendente a realizzare il contratto; per come asserisce - tuttavia - non sono stati presi impegni scritti tendenti a vincolare le parti.
( In materia immobiliare, comunque, è sempre bene al momento della sottoscrizione dei contratti preliminari corrispondere la somma con assegno circolare non trasferibile e non saldare anticipatamente)
Sarebbe opportuno - comunque - che inoltri per iscritto una comunicazione con racc.a/r mettendo nero su bianco la dinamica verificatasi e la Sua volontà al riguardo, mancando una formalizzazione preliminare scriitta e valutare la risposta del percettore della somma.
Distinti saluti
Avv.Felice Bruni - Catanzaro
Mi associo con i colleghi che esprimono dubbi in ordine alla possibilità di ottenere la restituzione della caparra. In ogni caso sarebbe opportuno esaminare i documenti (preliminare o proposta di acquisto).
Cordiali saluti
Avv. Marco Rigoni
Buongiorno,
ritengo che lei abbia diritto alla restituzione della somma versata. Trattandosi di beni immobili, la legge prevede, anche per il preliminare di compravendita immobiliare, la stipula di un atto scritto a pena di nullità ma, da quanto scrrive, si evince che non è intervenuto alcun accordo scritto.
Lei ha certamente errato nello scrivere, nella causale del bonifico, "caparra confirmatoria" ma, a mio avviso, ripeto, in difetto di accordi scritti e di specifiche in questo senso, tale specifica non ha alcuna valenza.
Intanto proceda a scrivere una raccomandata a.r al costruttore con cui lo invita e diffida a restituirle la somma versata senza fare tuttavia alcun riferimento alla dizione "caparra confirmatoria" e ben sottolinenando che non è intervenuto alcun impegno scritto tra Voi.
Cordialmente.
Buongiorno
Purtroppo non si può chiedere la restituzione di quanto versato per il motivo indicato nella causale però siccome non vi è stato contratto scritto si può chiedere un risarcimento danni ma occorre esaminare la documentazione
Resto a sua disposizione per qualsiasi motivo
Distinti saluti Avv. Giovanna Oriani
Egregio Sig. Martello,temo che la causale indicata renda irrecuperabile la somma;tuttavia ogni trasferimento immobiliare richiede,a pena di nullita',che le pattuizioni siano scritte,per cui potrebbe sostenere che a controparte competa un risarcimento a definirsi ma non la caparra confirmatoria.Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli
La norma è quella; trattasi di diverse interpretazioni della stessa.
Onestamente sarei per la più restrittiva (caparra irrecuperabile).
Quelle più ottimistiche immagino facciano leva sul fato che non vi ancora un contratto scritto, necessario per i trasferimenti immobiliari.
La causale però tradisce il sottostante accordo, e controparte potrebbe contestarle il fatto che non vi ha voluto dar seguito firmando il contratto scritto.
Ciò posto, in analoga situazione, prima di agire, chiarirei a cliente il rischio di infausto esito della causa.
A disposizione per ogni approfondimento ulteriore, la saluto cordialmente.
(avv. Paolo Castellini)