Carta soggiorno Austria + permesso di soggiorno Italia / Cittadina extra Com.

Inviata da Max. 16 gen 2017 Diritto dell'immigrazione

Buona sera, avrei bisogno di un parere sulla seguente situazione :

Cittadina extracomunitaria che ha vissuto per 5-6 anni in Italia dove ha lavorato ( permesso di soggiorno per lavoro in scadenza - non lungo periodo ) che si è spostata a Vienna - Austria dove ha sposato un cittadino Tedesco che vive e e lavora a Vienna. Le è stata rilasciata dalle Autorità Austriache una CARTA DI SOGGIORNO con validità 5 anni. Ora questa Persona vorrebbe tornare in Italia in quanto avrebbe una buona opportunità di lavoro e vorrebbe richiedere il rinnovo del PERMESSO DI SOGGIORNO in Italia e mantenere anche la CARTA DI SOGGIORNO AUSTRIACA ( non si spera - ma si sposterebbe a vivere in Italia x lavoro ). Gli uffici Astriaci hanno detto e riconfermato che per loro non c'è problema ma in Questura in Italia a Verona hanno detto che non è possibile ma vorrei chiedere a Voi chiarimenti in merito e soprattutto se c'è un articolo che si esprima in materia.
Vi ringrazio e porgo distinti saluti

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Ogni cittadino extra ue in possesso di un permesso di soggiorno ue può liberamente circolare in Europa anche per periodi superiori a 90 giorni. il cittadino extra ue titolare di un permesso di soggiorno ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro stato membro può chiedere di soggiornare in l'Italia (l'art. di riferimento è 9 bis dlgs 286/1998) per un periodo superiore a 90 giorni per svolgere lavoro autonomo o subordinato o motivi di studio. Per svolgere lavoro subordinato deve avere il nulla osta da parte dello sportello unico. Le autorizzazioni sono soggette a limitazioni numeriche. Se ha bisogno di ulteriori informazioni mi contatti pure. Avv. Chiara Parolin

Anonimo-164081 Avvocato a Bassano del Grappa

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La "carta di soggiorno" è a tempo indeterminato ; nel caso di cittadino extracomunitario che possegga tale documento rilasciato da altro paese CE, è consentita la conversione del titolo di soggiorno.
Le riporto io testo dell'articolo 9 Bis del Testo Unico in materia di IArticolo 9-bis (1)

Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validita', puo' chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

a) esercitare un'attivita' economica in qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalita' previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.

6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e' rifiutato e, se rilasciato, e' revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione e' adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.

8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

(1) Articolo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.mmigrazione

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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Inoltre, è sicuro che i 5 anni cui fa riferimento circa la carta di soggiorno non si riferiscano alla validità della carta come documento di identificazione e non alla validità della carta come titolo di soggiorno? Secondo me quella carta è a tempo indeterminato...

Anonimo-164081 Avvocato a Bassano del Grappa

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