Casa in affitto con contratto privato di comune accordo (in nero)

Inviata da Giovanni. 2 lug 2015 Contratti

Buongiorno,
sono De Renzi Giovanni. A gennaio 2013 sono andato a vivere in un appartamento affittatomi per 300 euro al mese più la metà delle spese di utenza. Abbiamo stilato un contratto privato di comune accordo tutto in nero. Quattro mesi fa il locatore è deceduto e il figlio è subentrato per eredità e vuole l'appartamento. Che valore ha il contratto in mio possesso?
Ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi una risposta.

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Buonasera Giovanni,
Lei ha tutta la tutela del caso prevista dalla Legge n.431/1998 e cioè ha il diritto di accertare la stipula del contratto 4 + 4. Occorre tuttavia che possa provare, anche in via indiziaria e/o per testimoni, il predetto accordo verbale.
A Sua completa disposizione per qualsiasi necessità.
Cordialmente

Avv. Silvia Parrini

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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Egregio Sig. Giovanni,
il contratto di locazione se non registrato è nullo, ma può essere registrato tardivamente, pagando l’imposta e le relative sanzioni.
Se desidera avere assistenza questione non esiti a contattarmi tramite i recapiti telefonici pubblicati sul mio profilo di questo portale.
Cordiali saluti.
Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Nessun valore, né per il proprietario di rispettarlo né per l'inquilino di pagare. È possibile procedere alla registrazione tardiva con supplementi di imposte. In tal caso il suo contratto varrà 4 anni dalla sottoscrizione, con possibilità per il proprietario di disdettarlo per uso proprio o di famigliare.

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Il contratto in suo possesso è valido, il figlio del precedente proprietario non può mandarla via se non con il congruo preavviso previsto dalla legge. Se desidera avere un supporto legale sulla questione non esiti a contattarci,
cordiali saluti.

Studio legale Morano

Studio legale Morano & partners Avvocato a Roma

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Un contratto di locazione non opportunamente registrato è affetto da vizio di nullità e non produce alcun effetto tra le parti. Di conseguenza, sa da una parte il locatore non ha alcun obbligo con riguardo al rispetto della durata della locazione, dall'altra il conduttore non ha l'obbligo di corrispondere il relativo canone concordato. E' possibile tuttavia provvedere alla registrazione tardiva del contratto, pagando le imposte e le relative sanzioni.

Avv. Alberto Salamon

Avv. Alberto Salamon Avvocato a Pieve di Soligo

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