Casa pignorata

Inviata da Patrick. 20 dic 2016 Diritto immobiliare

Buongiorno,
15 anni fa ho ricevuto un appartamento sito in provincia di Milano che era intestato al 50% + 1/6 a mia nonna, 1/6 a mio padre. L'altro 1/6 risulta ancora intestato a mia zia (sorella di mio padre) la cui parte è pignorata in quanto avente un debito verso l'agenzia delle entrate che non so se mai riuscirà a estinguere.
Io vorrei sapere:
- c'è il rischio che in caso di decesso di mia zia il suo debito si riversi su di me?
- Posso vendere l'appartamento in questione? O come posso fare per poterlo vendere o in alternativa affittarlo?
- 15 anni fa al momento dell'atto mi avevano parlato di una vendita all'asta di quella porzione di appartamento, può essere ke dopo tutto questo tempo non sia ancora avvenuta?
Grazie,
Distinti saluti
Patrick

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E' possibile che la vendita non sia ancora avvenuta. Potrebbe anche essere che il debito non c'è più. Quanto al rischio che il debito si riversi su di Lei, basta non accettare l'eredità.
Conviene effettuare delle indagini per accertare il tutto. Con cifre modiche avrebbe un quadro generale della situazione per capire come muoversi.

Avvocato Francesco Patanè Avvocato a Acireale

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Egregio sig. Patrick
Purtroppo le garantisco che in ambito legale la precisione delle affermazioni è un imperativo al quale non ci si può esimere, difatti i percorsi giuridici si diversificano al punto da giungere a conclusioni addirittura in antitesi tra loro.
le consiglio di rivedere:
- il testamento
- il contratto di godimento
- l'asse ereditario
- i termini
La cosa migliore secondo me è quella di farsi assistere da un legale procedendo passo passo.
Distinti saluti
Dott. Cesare Ricchiuto
gradita una sua visita sul nostro sito grazie

Legality Onlus Avvocato a Roma

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La situazione del pignoramento della zia può essere accertata, è probabile che l'A.E. abbia rinunciato all'azione.
In caso di decesso della zia l'accertamento si renderà opportuno al fine di scegliere se accettare o rinunciare all'eredità.
Per vendere l'appartamento ha bisogno del consenso degli altri comproprietari a meno che sia divisibile ed in tal caso dovrà procedere con una causa di divisione per poter poi disporre autonomamente del suo 50%.
Può comunque affittarlo per l'intero anche senza il consenso degli altri proprietari a cui però dovrà corrispondere la quota di spettanza.Argomento da approfondire per le correlate obbligazioni fiscali nonchè per le conseguenze connesse al mancato consenso degli altri comproprietari

Studio legale Avv. Benvenuti Elisa Avvocato a Mandello del Lario

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