Salve, Ho venduto un appartamento nel 2022 e ora il nuovo proprietario mi chiede il rimborso di una causa persa dal condominio( per compensi del vecchio amministratore). Causa avviata nel 2021 (non ne ero a conoscenza) ma il danno risalente è l'assemblea che delibera la richiesta dei compensi del vecchio amministratore risale al 2017, anno in cui era proprietaria mia madre, non io. Ora Essendo la richiesta fatta bonariamente già nel 2017 dal vecchio amministratore al nuovo dovrei rispondere solo come erede (pagando la metà) e non a pieno come venditore? Il proprietario e il suo legale chiedono interno compenso a me in quanto ero proprietario nell'anno in cui è stata avviata la causa. Io voglio pagare il 50% come erede (ne siamo due) di mia madre, visto che era lei la proprietaria all'epoca del " danno ". Grazie
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Buonasera,
la regola generale, ai sensi dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, prevede che l’acquirente di un’unità immobiliare in un condominio risponde in solido con il venditore per le spese condominiali relative all’anno in corso e a quello precedente alla vendita.
Tuttavia, tale obbligo solidale si riferisce esclusivamente alle spese deliberate dall’assemblea nel periodo in cui Lei era proprietario dell’immobile.
Nel Suo caso la delibera assembleare del 2017, che ha dato origine alla controversia relativa ai compensi del vecchio amministratore, risale a un periodo in cui la proprietaria era Sua madre. Di conseguenza, Lei risponde delle spese derivanti da tale delibera solo in qualità di erede, per la quota di eredità di Sua spettanza (50% se ci sono due eredi).
Il fatto che la causa sia stata avviata nel 2021, quando Lei era proprietario dell’appartamento, non modifica la ripartizione delle responsabilità.
La spesa condominiale deriva da una delibera del 2017 e, pertanto, grava su chi era proprietario al momento della delibera (Sua madre), non su chi era proprietario al momento dell’avvio della causa.
Come stabilito dalla giurisprudenza, le obbligazioni condominiali si cristallizzano al momento della delibera che le approva (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 24654/2021).
Di conseguenza, Lei non può essere chiamato a rispondere per intero come venditore, ma esclusivamente per la quota di eredità che Le compete, in quanto tale spesa rientra nell’ambito patrimoniale della successione.
Il nuovo proprietario può rivolgersi a Lei solo nella misura in cui le spese oggetto della causa rientrino nell’anno della vendita (2022) o in quello precedente (2021), come previsto dall’art. 63 disp. att. c.c. Poiché la causa riguarda una delibera antecedente (2017), il nuovo proprietario dovrebbe rivolgersi agli eredi della proprietaria originaria (Sua madre) per il recupero della somma.
Alla luce di quanto sopra, Le consiglio, pertanto, di contestare formalmente la richiesta del nuovo proprietario.
Restando a disposizione, molto cordialmente saluto.
Avv. Fabio Casaburo
Buongiorno, bisogna anzitutto verificare se il denaro che le viene richiesto è effettivamente per i compensi del vecchio amministratore oppure per il rimborso delle spese di causa...nel primo caso, si guarda la delibera del 2017, se la sentenza ha stabilito che fossero dovuti da qual momento, nel secondo si deve cercare la delibera con cui è stato conferito l'incarico per fare la causa.
In ogni caso, se il proprietario ha pagato all'amministratore è legittimato a chiederle l'intero anche in qualità di erede, ma Lei in questo caso potrà chiedere agli altri eredi il rimborso pro quota.
Cordiali saluti