Causa per sinistro mortale e risarcimento danni agli eredi

Inviata da Antonella. 12 nov 2015 Risarcimento danni

Salve,
cerco un buon avvocato esperto in risarcimento danno da perdita parentale per un sinistro mortale da affiancare all'avvocato che sta seguendo la mia pratica da 4 anni (o se è possibile togliere la pratica).
Mio nipote (figlio di fratello) è morto in un incidente stradale nel 2010, io gli altri fratelli abbiamo saputo tramite questo avvocato che potevamo chiedere i danni da perdita parentale, e così si è fatto. L'assicurazione non voleva risarcire e abbiamo aperto una vertenza giudiziale nel 2011. Il fatto è che non sappiamo nulla di leggi e quant'altro, ma lui non ci spiega nulla, né il procedimento o quali leggi ha applicato o sta applicando, non abbiamo niente in mano (documenti, etc.), ci sa dire solo che sta facendo di tutto per darci il giusto, e dice sempre che il giudice ha rinviato perché deve valutare. L'assicurazione non volendo pagare, un mese fa, lo contattò per concordare il risarcimento con € 5.000,00 (abbiamo rifiutato). Aggiungo che l'avv. prima ci disse che aveva richiesto al giudice un risarcimento di € 42.000 ciascuno più gli interessi di questi 4 anni, mentre settimana scorsa ci disse che aveva richiesto € 15.000 e che prima aveva sbagliato (da premettere che non ci contatta mai, se non siamo noi a chiedere informazioni non sappiamo mai nulla).
Vedendo le tabelle di Roma sta scritto che in un incidente stradale che ha determinato la morte di un nostro familiare, abbiamo diritto a un risarcimento per la grande sofferenza psicologica ed esistenziale, cioè danno morale, e per la perdita economica, cioè danno patrimoniale. Inserendo i dati nostri che sono: l'età vittima inferiore ai 15 anni; l'età dei congiunti sotto i 40; convivenza (noi) No; altri conviventi SI (il padre, cioè mio fratello, madre e fratelli); altri non conviventi SI (i nostri genitori e noi altri fratelli). Sviluppando il calcolo i punti riconosciuti sono 15 per un totale importo di risarcimento di € 141.075,00
Poi sta scritto che non essendo presenti altri familiari fino al 2° grado di parentela, il punteggio complessivo può essere aumentato da 1/3 fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, i punti riconosciuti possono variare da un minimo di 20 ad un massimo di 22,5, con l'importo del risarcimento che si colloca pertanto tra € 188.100,00 e € 211.612,50 e poiché lo zio non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a ½, sarebbero € 70.537,50.
Noi non diciamo di prendere il massimo dell'importo, ma se per legge ci toccano perché dobbiamo accontentarci delle minime briciole? Gli abbiamo fatto presente di queste tabelle, e ci disse che non dovevamo considerarle perché non ci tocca nulla di quando determinato in tali tabelle e addirittura ha solo chiesto i danni morali.
Non essendo compiaciuti e capito che non sta gestendo in maniera accurata e dettagliata la pratica per il risarcimento del danno non patrimoniali e morali, quando previsto dalla legge per un reale perturbamento subito causato da incidente stradale mortale, quantificando tutte le voci di danno subite per gli zii, noi vorremmo un consulto e se possibile togliere la nostra pratica e darla in mano ad un altro Avv. esperto in materia, capace di gestirla e che proceda con un equo e giusto risarcimento facendo rispettare i nostri diritti nei confronti delle compagnie assicurative con le giuste leggi.
Altra cosa che vorrei aggiungere, io risiedo in provincia di Arezzo dal 2006, i miei fratelli in provincia di Catania, l'incidente di nostro nipote è successo in quest'ultima. Allora non appena saputa la notizia mi sono avviata il prima possibile in Sicilia lasciando i miei figli minori in custodia di vicini, perché abbiamo ritenuto giusto nascondere la verità per non traumatizzarli visto il forte rapporto effettivo che li univa da sempre, dicendo solo che era grave in ospedal Sono rimasta per 8 giorni vicino ai miei famigliari e lontana dei miei figli, non ho potuto dire la verità neanche al mio ritorno, io e mio marito l'ho abbiamo fatto gradualmente per evitare un forte sconvolgimento, ma ci fu lo stesso e così di seguito.
Vorremmo sapere, dato che la corte d'Appello di Catania trova applicazione in ogni caso la tabella di Milano e non quella di Roma, impugnando la pratica un avvocato di fuori sede, può trasferire la causa al tribunale di Roma? O è obbligatorio il tribunale dove è avvenuto il fatto?
Per concludere vogliamo sapere se il mandato per la gestione della pratica può essere revocato all'attuale e se voi potete contattarlo (dando il recapito) per tale mandato, inoltre, dato che per noi non è stato competente nel gestire la situazione, dobbiamo dare importo di spese per togliere la pratica? Da premettere che all'inizio abbiamo dato € 1.000; infine per far seguire la pratica da un altro legale abbiamo ulteriore spese? o possiamo stabilire la liquidazione degli onorari solo a chiusura del rapporto e dietro sottoscrizione di apposito accordo tra le parti, incluse ulteriori spese di contributi e/o marche da bollo?
Un’altra cosa da dire, per chiudere il discorso, rispetto alla durata delle causa è che in tutti i casi in cui la stessa supera i 4 anni, possiamo chiedere l’equa riparazione, cioè un risarcimento del danno “morale” per la durata eccessiva del procedimento?
Apprezzeremmo un'oggettiva e chiara spiegazione alle nostre incertezze e domande, grazie.

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Buongiorno.
L'avvocato ha un dovere deontologico di informazione che presuppone l'inoltro al Cliente di tutta la documentazione afferente il giudizio (atti, documenti e verbali delle udienze) e l'approvazione degli atti che vengono depositati, prima del loro deposito.
Il mandato può essere revocato dal Cliente in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione. Il nuovo legale solitamente provvede a prendere conti con il precedente per l'acquisizione di tutta la documentazione.
Ciò detto, non entro nel merito delle vicenda perché non è sufficientemente chiaro cosa sia stato fatto e come sia stata impostata strategicamente la controversia.
Non sono chiare neppure le domande economiche che sono state proposte, da quanto leggo.
Posso solo darLe la disponibilità del mio Studio, al cui interno operano 9 avvocati e i consulenti dell'Associazione Osservatorio Sanità che ha sede proprio a Roma, della quale La invito a visionare il sito, specializzata in questo genere di contenziosi.
I più cordiali saluti
Avv. Raffaella Angelica Molendini

Avv. Raffaella Angelica Molendini Avvocato a Milano

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Gent.le Sig.ra,
sono disponibile a fornirle ogni necessario chiarimento o assistenza nel caso, essendo la materia della quale mi occupo in maniera prevalente.
Cordiali saluti.
Avv. Carlo Riela (Palermo-Catania)

Studio legale Riela Avvocato a Palermo

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Il suo caso è grave e delicato. Per tutti i dubbi richieda risposte al suo difensore, chiedendo un parere ad altro legale nel solo caso che le reputi insoddisfacenti.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari

Avv. Sandra Macis Avvocato a Cagliari

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Andando con ordine:
il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'id quod plaerunque accidit, il danno è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima,
l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite
la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite.
In conseguenza della condotta illecita altrui, sorgono in capo alla vittima coinvolta in un sinistro una serie di danni che maturano direttamente nella sua sfera giuridica: in caso di morte della vittima, il diritto a chiedere il risarcimento di tali danni viene trasmesso iure successionis agli eredi secondo lo schema di cui all'art. 565 c.c.
Però, secondo la Cassazione, anche a Sezioni Unite ( recente la sentenza del 2015), la vittima deve essere sopravvissuta per “un apprezzabile lasso di tempo”.
Il foro di competenza si determina in base a dove è avvenuto il fatto o dove è la residenza o la sede dei convenuti. Oramai rimane Catania dove è stato incardinato.
Il mandato all'avvocato è sempre revocabile.
Nessun danno per l’irragionevole durata del processo è allo stato risarcibile.
Sono esperto di questo danno.
Difendo nel processo di Ustica.

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Gent.ma Antonella,
condivido pienamente quanto scritto dai Colleghi.
Può tentare un "chiarimento" con l'Avvocato che fino ad ora vi ha "seguito" ed ottenere copia dei documenti della causa, pendente presso il Tribunale di Roma.
Oppure, considerato il venir meno della imprescindibile fiducia e gli "errori" del Collega, potrà in autonomia inviare per raccomandata la revoca dal mandato (sottoscritta da tutti Voi) e incaricare un nuovo legale che contatterà il Collega per la consegna della documentazione.
Ove Lei sia almeno a conoscenza del numero di ruolo della causa (R.G. ../2011?), potrà comunque accedere al c.d. Processo civile telematico e vedere a che punto è la causa, anche se in modo parziale.
Una volta ottenuta la documentazione si potrà comprendere lo stato della causa, e tentare di fare una previsione. Solo dopo la sentenza potranno essere anche valutate ipotesi di responsabilità professionale del Collega.
Ove occorra, resto a disposizione.
Un caro saluto

Avv. Luigi Marino

Anonimo-153944 Avvocato a Roma

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Da quello che espone ho dubbio che sia stata iniziata la causa, forse c'è in corso solo una trattativa stragiudiziale, ossia fuori del giudizio. Sarebbe da verificare immediatamente perché il termine di prescrizione, dopo il quale non si ha diritto ad avere nulla, e' di 5 anni dal fatto, ovvero dalla successiva interruzione della prescrizione con raccomandata. Termine che rimane sospeso se invece la causa è stata aperta, e in questo caso si deve continuare la causa dove è stata aperta. Ove non lo fosse, la causa può essere fatta dove è successo il fatto ovvero dove risiede il responsabile o dove ha sede la compagnia di assicurazione. Riguardo il risarcimento, occorre far riferimento alle tabelle milanesi, e va chiesto il danno morale per i famigliari, più alto se conviventi, quello biologico del ragazzo se è rimasto in vita un po' di tempo dopo il sinistro, e i danni patrimoniali, ossia le spese effettuate e il mancato introito per una serie di anni per il lavoro che il ragazzo avrebbe presumibilmente effettuato da una certa età lavorativa sino alla pensione. Sono poi da valutare altri danni. Vi invito ad agire e decidere immediatamente il da farsi.
Resto a disposizione, anche per contatto privato

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Aggiungo che:
- la competenza, se è stata radicata in quel Tribunale, lì deve rimanere. Poteva essere scelta la sede della compagnia assicurativa (se fosse ad esempio Sara Ass.ni, essa ha la sede a Roma), o la residenza del responsabile (non necessariamente di Catania), ma di solito si sceglie il Tribunale più agevole per il cliente.
- la Legge Pinto assicura al cittadino un risarcimento per l'ingiusta durata del processo ma il Giudice dovrà valutare molteplici aspetti della vicenda; non basta il semplice "sforamento" dei tre anni.
Le dico per esperienza che poi per avere il risarcimento (di solito riconoscono € 500 annue) passano di nuovo anni.

Studio legale avv. Sergio Conti​ Avvocato a Lucca

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Gent.mo signore,
se vuole essere assistito in tale procedimento non esiti a contattarci.
Cordiali saluti,

Studio legale Morano & partners

Studio legale Morano & partners Avvocato a Roma

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Gentile Antonella,

volevo risponderLe in modo analogo a quanto già fatto la collega avv. Molendini. Data la maggior specializzazione della collega le cedo senz'altro il passo per la vostra assistenza. Tuttavia, se Lei volesse che seguissi anch'io la Sua pratica insieme alla collega, perché due teste sono meglio che una, il mio studio si mette del pari a Sua dispoizione.

Saluti cordiali,

avv. Giovanni Bonomo

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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Cara Antonella,
intanto mi spiace constatare che non avete comunicazione alcuna con il collega che vi segue.
Il cliente ha diritto ad avere, e l'avvocato ha il dovere di dare:
A) tutte le spiegazioni dettagliate, sia per la soluzione del caso, sia degli importi richiesti;
B) copia di tutta la documentazione, copia degli atti scritti e dei verbali di causa: lei deve sapere se il processo sta andando bene o male, se siamo vicini alla sentenza, se le cose stanno prendendo la piega giusta;
C) deve poter valutare, nel complesso, se il professionista fa al caso vostro o meno, per quel rapporto fiduciario che deve essere alla base di un incarico professionale. L'avvocato spesso influisce sulla vita delle persone e pare incomprensibile questa carenza comunicativa.
Le consiglio vivamente di chiedere subito copia degli atti e farsi spiegare tutto per bene.
Le dico intanto che:
1) per tutto il territorio nazionale valgono le tabelle del Tribunale di Milano.
Roma ha tuttavia una sua tabella, che in fondo non è affatto male.
2) la competenza del Tribunale rimane quella di Roma, anche se cambia avvocato;
3) il mandato può toglierlo al collega in qualsiasi momento, ove lo ritenga opportuno.
Ovviamente va retribuito salvo che abbia fatto errori tali da perdere il diritto alla retribuzione.
Col nuovo avvocato può concordare modalità di pagamento senza grossi vincoli ed ha diritto ad un preventivo. Sul "quando" pagare si può sempre trovare un accordo con l'avvocato, il quale può decidere di attendere la fine del processo.
Peraltro se la causa viene vinta l'assicurazione può essere condannata a pagare il Suo avvocato, se non integralmente, quantomeno per la gran parte.
4) se la causa è già stata impostata "male", in ipotesi, un nuovo avvocato può rimediare solo parzialmente all'eventuale errore compiuto: dipende tanto anche da che fase processuale si trova la causa, anche se l'unico vero atto da fare bene è il primo, quello che si chiama "citazione".
Ovviamente le offro la mia più ampia disponibilità essendo specialista del settore, e la invito a contattarmi, ove lo ritenga utile.
Devo invitarla tuttavia a manifestarr meglio il Suo disagio al legale, in quanto spesso, molto spesso, basta un serio chiarimento col professionista e alcuni dubbi e paure svaniscono.

Studio legale avv. Sergio Conti​ Avvocato a Lucca

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