Buongiorno,
lavoro in una ditta come impiegato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. È da parecchio tempo che gli stipendi vengono dati in ritardo. Ad esempio ad oggi 08-01-2016 mi spetta il saldo del messo di novembre, il saldo della tredicesima, l'intera busta paga di gennaio e di dicembre, e non sappiamo ancora se prenderemo qualcosa. Nel caso dovessi licenziarmi mi spetta la disoccupazione? E per quanto riguarda la liquidazione la ditta come si potrebbe comportare nei miei confronti? Nel senso: se dovesse chiudere prima vengono gli operai che erano al momento ancora in ditta? Loro vengono prima di me? Grazie per la collaborazione
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Egregio Signor Massimo, buongiorno.
La mancata o ritardata corresponsione dello stipendio, se reiterata, costituisce giusta causa di dimissioni per il lavoratore e legittima la richiesta dell'indennità di disoccupazione (ora denominata Naspi).
E' importante, però, che dell'inadempimento del datore di lavoro sia data prova, mediante la produzione di lettere di messa in mora e di diffida al pagamento, solleciti o addirittura atti giudiziari (ad esempio ricorso per decreto ingiuntivo).
Per quanto riguarda il recupero delle Sue spettanze, in caso di solvibilità del datore di lavoro sarebbe opportuno avviare una procedura di recupero crediti (prima stragiudiziale e poi, eventualmente, giudiziale).
Prima di presentare le dimissioni, però, sarebbe opportuno, magari avvalendosi dell'assistenza di un Consulente del lavoro, valutare la sussistenza degli altri requisiti (contributivi e lavorativi) richiesti per la concedibilità dell'indennità.
In caso di insolvenza, invece, si potrà presentare domanda di intervento al Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS, il quale corrisponde l'intero ammontare del TFR e delle ultime tre mensilità maturate (compreso il corrispettivo rateo di tredicesima).
Le consiglio, pertanto, di rivolgersi con sollecitudine ad un Collega, al fine di scongiurare il rischio di compiere passi falsi o di attendere troppo a lungo.
Nella speranza d'aver risposto in maniera chiara ed esaustiva al quesito posto, resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Con i più cordiali saluti.
Avv. Simone Rinaldini
Procederei con una diffida, se non ha esito dovrebbe depositare il ricorso per decreto ingiuntivo tramite un avvocato. In ogni caso le ultime tre mensilità ed il Tfr sono coperte dal Fondo di Garanzia, ma deve aver esperito prima tutta la procedura esecutiva.
Mancato pagamento dello stipendio può costituire giusta causa di dimissioni e diritto alla Naspi.
Resto a disposizione,
cordiali saluti,
Antonella Lopopolo
Buongiorno,
la mancata corresponsione della retribuzione costituisce giusta causa di dimissioni con conseguente diritto alla NASPI.
Per il recupero delle retribuzioni arretrate, ed eventualmente del TFR, se si è già dimesso Lei deve mettere in mora il datore di lavoro e poi, con alle mani i cedolini paga, potrà richiedere al Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo.
Non vi sono differenze per la liquidazione tra dipendenti dimessi e non.
In caso di fallimento della società interverrà, previa insinuazione al passivo fallimento ed apposita richiesta, il fondo di garanzia se il fallimento dovesse risultare incapiente.
Cordialmente.
avv. Marta Bonacina ( Lecco)
il mancato pagamento della retribuzione costituisce una giusta causa di dimissione, pertanto il lavoratore, in tale ipotesi, è legittimato a percepire l'indennità di disoccupazione ( Naspi), ferma restando la dimostrazione (mediante idonea documentazione probatoria) dell'inadempimento del datore di lavoro, nonché la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità.
quanto al secondo quesito, non è previsto, in astratto, un diritto di prelazione nel soddisfacimento del credito vantato dai dipendenti in essere al momento della chiusura rispetto al Suo credito, qualora il Suo rapporto lavorativo sia sia risolto anteriormente. Va peraltro considerata la possibilità, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di richiedere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità maturate al Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS.
Ciò premesso in termini generali, Le consiglio, in ogni caso, di sottoporre la Sua peculiare posizione ad un Collega, al fine di valutare nello specifico ogni più opportuna tutela della Sua posizione.
L'indennità di disoccupazione spetta nell'ipotesi di stato di disoccupazione involontario.
L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
Il lavoratore, tuttavia, ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa (quali, ad esempio, nel caso di retribuzione non corrisposta).
Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:
- nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
- a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
In un caso analogo al Suo, la Cassazione ha statuito che il Lavoratore che intende dimettersi dal posto di lavoro per grave inadempienza da parte del datore di lavoro, ovvero, a causa del mancato pagamento della retribuzione spettante, deve presentare all’Inps una serie di documenti che attestino il grave inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, mediante la consegna di diffide, denunce, esposti, decreti ingiuntivi che dimostrino contestualmente le richieste e i solleciti di pagamento da parte del lavoratore e la volontà del datore di lavoro di non pagare quanto dovuto.
In questi casi quindi, è molto importante giocare di anticipo, perché la Cassazione non riconosce le dimissioni per giusta causa del lavoratore in caso di mancato pagamento dello stipendio, se tale inadempimento è accettato implicitamente dal lavoratore per troppi mesi.
Il Tfr, poi, viene garantito dall’Inps in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, il pagamento del Tfr maturato dal dipendente è a carico del Fondo di Garanzia anche se non sussiste tecnicamente il fallimento del datore di lavoro ma questi si dimostra insolvente. Ovviamente Lei dovrà dar prova di aver tentato di escutere, senza esito, il denaro spettante (con una procedura esecutiva non andata a buon fine in quanto il debitore si è rivelato incapiente).
Nell'eventualità, infine, di fallimento dell'ex datore di lavoro, Lei, in qualità di creditore, potrà insinuarsi al passivo fallimentare ed aver accesso al Fondo di Garanzia Inps per il riconoscimento del Tfr e, qualora ve ne siano i requisiti, per le ultime tre mensilità.