Che fine fanno i beni oggetto di rinuncia

Inviata da Emanuele. 23 mag 2020

Buongiorno, mio suocero è mancato lasciando una importante attività debitoria. Gli eredi (moglie e due figli) hanno l’intenzione di rinunciare all’eredità. C’è un immobile di proprietà 50% de cuius e 50% mia suocera. Sullo stesso grava un mutuo con pari intestazione. Le domande che vi pongo sono le seguenti:
Che fine fa il 50% di proprietà rinunciata?
C’è la possibilità che una volta fatta la rinuncia partecipino al consolido dei debiti i fratelli di mio suocero?
C’è una qualche possibilità che la rinuncia venga rifiutata dal giudice?
Grazie

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Salve la rinuncia all'eredità è un atto unilaterale che non presuppone un giudizio ma un'attività non contenziosa (procedura di natura amministrativa con conseguenze giuridiche ) da compiersi al più davanti al cancelliere della Volontaria Giurisdizione. IN caso di rinunzia all'eredità, la delazione ovvero la possibilità di accettare l'eredità viene trasmessa ad altri parenti originariamente esclusi dai congiunti più prossimi. La possibilità di successione, in mancanza di altri successibili, può essere trasferita ai fratelli del de cuius, che parimenti come gli altri hanno la possibilità di accettare o meno l'eredità. In mancanza di successibili, l'eredità viene devoluta allo Stato. IN caso di debiti, oltre alla rinunzia all'eredità pura e semplice ci sarebbe anche l'accettazione con beneficio di inventario, che limita la trasmissione dei debiti a carico degli eredi al solo patrimonio de de cuius, con la possibilità di beneficiare degli altri beni ereditari che non siano stati utilizzati per liquidare i debiti stessi. E' necessaria una assistenza legale sulle questione di successione che non possono limitarsi a poche righe, pertanto Le suggerisco di chiedere una consulenza al Vostro legale di fiducia. A disposizione per esigenze o chiarimenti. Saluti

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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I chiamati all'eredità possono rinunziare entro dieci anni dall'apertura della successione.
La rinunzia all'eredità, ai sensi dell'art. 519 c.c., si fa con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente per territorio.
Non è previsto alcun intervento del giudice.
Nel caso posto dal quesito, va valutata l'opportunità della rinunzia, sia perché bisogna tener conto che potrebbero subentrare eventuali discendenti dei figli del defunto e sia perché la moglie - comproprietaria dell'immobile - potrebbe avere interesse ad adottare soluzioni diverse e per lei più convenienti.
Il 50% dell'eredità, in caso di rinuncia della moglie e dei figli del defunto, sarebbe devoluto ad eventuali discendenti di questi ultimi.

Studio Legale avv. Maddalena Russo Avvocato a Caserta

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Chiunque accetterà l'eredità, dopo la rinuncia degli altri, risponderà dei debiti di suo suocero. Se il patrimonio è maggiore dei debiti lasciati, potrebbe convenire accettare con beneficio d'inventario.

avvocato Andrea Testuzza Avvocato a Catania

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Gent.mo sig. Emanuela,
la rinuncia all'eredità non può essere rifiutata dal giudice, eventualmente può essere impugnata dai creditori del de cuius. Ad ogni modo in caso di rinuncia si accresce la quota degli altri eredi. Le consiglio di rivolgersi ad un legale, così da valutare la possibilità di acquistare il 50% della quota dell'immobile in proprietà mediante accordo con i debitori del de cuius.
Rimango a disposizione.
Cordiali saluti

Studio Legale Politi Avvocato a Pietrasanta

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Buonasera Sig. Emanuele,
secondo l'art. 480 c.c. il diritto di accettare, e quindi di rinunciare all'eredità, si prescrive in 10 anni dal giorno della morte del defunto.
Il termine di 10 anni, tuttavia, può essere abbreviato. Chiunque vi ha interesse (ad esempio un creditore personale del chiamato all'eredità) può chiedere al Tribunale che sia fissato un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accettare o meno l'eredità. Trascorso questo termine senza che vi sia stata la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare o rinunciare all'eredità.

Resto a Sua disposizione e La saluto cordialmente.
Avv. Fabio Casaburo

Studio Legale Casaburo Avv. Fabio Casaburo Avvocato a Torino

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