vorrei sapere nel caso un cliente si rivolge ad un avvocato per un problema di natura civilistica e questi scrive una lettera in cui chiede determinate cose dando 15 giorni di tempo dopodiché si procederà con una citazione cosa succede se la persona intimata non risponde. quello che voglio capire è se la successiva citazione alla missiva è automatica oppure l'avvocato prima di procedere è tenuto a consultarsi con il suo cliente
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Gentile sig. Michele,
il legale per procedere deve essere in possesso di un mandato difensivo che civilmente viene denominato " Procura alle liti" .
avuta quindi la fiducia dell'assistito e munito del predetto ducumento ,in genere , scrive una prima nota o diffida alla controparte, o nel caso in cui la controparte è già assistita al suo legale.
Se la controparte o il suo legale non rispondono o non intendono trattare si procedera, alla negoziazione assistita o alla mediazione .
Successivamente , dopo aver espletato questi tentativi imposti dalla legge si potrà procedere a citare in giudizio davanti al giudice competente ( gdp o tribunale secondo la competeza di valore e materia ).
cordiali saluti
avv Francesco Colantonio
Buongiorno,
di solito e buona regola consultarsi con il cliente prima di procedere con la causa.
Se però, il cliente ha già firmato mandato all'avvocato, lo stesso è legittimato a procedere giudizialmente in quanto ha già ricevuto il "consenso" con la firma della procura.
Resto a disposizione e la saluto cordialmente.
Studio Legale
Massimo Cannata
dipende dagli accordi presi con il suo legale, in genere ci si accorda con il cliente sul mandare prima una messa in mora con un periodo di 15gg per adempiere e poi si passa alla citazione oppure alla mediazione dipende....................
Buongiorno.
Di automatico non c'è niente. Generalmente dopo l'invio della missiva, in caso di non riscontro (o riscontro negativo), una successiva causa è inevitabile. E' comunque buona norma prima di iniziare la causa consultarsi di nuovo con il cliente.