Salve,
siamo tre fratelli e con mia madre, morto mio padre, abbiamo ereditato una casa. Mia madre ed i miei fratelli vorrebbero affittarla nel periodo in cui dovrebbero utilizzarla loro, a me questa cosa non fa piacere per due motivi: innanzitutto il volere di mio padre, pur solo verbale, era di non affittarla e inoltre mi secca tantissimo che persone estranee utilizzino cose che da poco ho comprato io mettendole a disposizione anche degli altri coeredi (materassi, divani, frigoriferi etc). Posso in qualche modo impedire? Possono stipulare contratto di affitto senza la mia firma e soprattutto senza aver ancora fatto la successione?
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In base alla sentenza di Cassazione Civile, Sezioni Unite, numero n° 11136 del 04/07/2012, sì...possono farlo. Perché la locazione rientra nella "gestione di affari altrui". Lei avrà diritto alla Sua parte di canone. Mi sembra di capire, però, che la casa non è usata sempre ma solo in determinati periodi.
Lei scrive "nel periodo in cui dovrebbero utilizzarla loro"; sembra di capire, quindi, che sia una casa di villeggiatura o qualcosa del genere. In tal caso ritengo che possano disporre ancor più liberamente del "loro" periodo (per analogia con le case in multiproprietà).
Tutti i proprietari devono essere d'accordo anche solo per affittare.
Mi pare che gli accordi non vi siano, forse vi conviene dividere, ovvero chi è interessato rileva la quota degli altri, diversamente la vedo di difficile gestione e fonte di liti.
Resto a disposizione
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Buongiorno,
A ben vedere, mi sembra che i quesiti siano in realtà due: 1) per quanto riguarda la concessione in godimento a terzi della cosa comune, a mio parere vale quanto disposto dagli art.li 1105 e 1108 c.c., che prevedono l'obbligatorietà delle decisioni prese dalla maggioranza dei partecipanti alla comunione (anche se ereditaria) calcolata in base al valore della quota di ciascuno (l'affitto a terzi di durata inferiore a nove anni, necessita della maggioranza dei due terzi del valore della cosa - per quelle di durata superiore, invece, è necessario il consenso di tutti i comproprietari); 2) resta ferma invece l'esclusiva disponibilità da parte dell'unico proprietario sulle cose mobili (arredi e quant'altro) messe a al servizio (comodato d'uso) degli altri comunisti.
Buongiorno, se anche lei come sembra risulta comproprietario della casa, per la stipula dell'eventuale contratto di locazione c'è bisogno della sottoscrizione di tutti.
Cordiali saluti