Salve,
Avrei bisogno di sapere se, essendo in gravidanza e non essendo spostata ma solo convivente, il.mio compagno (non residente a casa mia) possa negarmi il desiderio di aggiungere anche il mio cognome al suo...d'altronde la figlia é di entrambi!
Secondo il mio compagno crede che tradizionalmente si debba riconoscere solo con il suo cognome. Io, invece credo sia giusto che vengano inseriti entrambi!
Sulla base di quanto sopra avrei bisogno di capire che diritti ho e come eventualmente dovrei procedere.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra disponibilità
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Buongiorno,
il Suo cognome potrà essere aggiunto a quello del Suo compagno solamente con l'accordo tra Voi; in caso di disaccordo, come nel Suo caso, dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria, perchè si pronunci sul punto e tenga presente che l'interesse prevalente è quello del minore, quindi il Suo cognome verrà aggiunto solo se il Giudice lo riterrà nell'interesse del minore.
Le consiglio di rivolgersi, nel frattempo, ad un legale per far scrivere una lettera al Suo compagno per tentare di raggiungere un accordo per l'attribuzione a Suo figlio anche del Suo cognome.
Resto a disposizione per una eventuale consulenza e porgo cordiali saluti.
Avv. Martina Camporese
Gentile Signora Fiorella
la Corte Costituzionale con sentenza 21 dicembre 2016 n. 286 ha riconosciuto la possibilità di attribuzione ai nuovi nati anche il cognome materno insieme al cognome paterno al momento della denuncia di nascita. Il nuovo nato potrà quindi assumere il doppio cognome stante la dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni del nostro ordinamento relative all'attribuzione del cognome ai figli. Infatti la normativa modificata è quella che non consentiva ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. Ora se i genitori sono d’ accordo possono scegliere di attribuire anche il cognome della mamma,
Cordiali saluti
gentile Fiorella,
Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha statuito la possibilità dell'aggiunta del cognome materno a quello paterno solo in caso di «accordo dei genitori»;dunque, in caso di contrasto, tecnicamente resterebbe fermo l’automatismo del cognome paterno ma potrà essere chiesto l'intervento del giudice per decidere la questione, giudicando nel rispetto dell’esclusivo interesse del minore.
avv. marina ligrani