Ho comprato un piccolo appartamento al mare con tanti sacrifici per passarci l'estate con mio marito ed i bambini e sapete cos'è successo? Me l'hanno occupata approfittandosi del fatto che ci vado solo un mese all'anno. Adesso non so che fare... mi aiutate?
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Causa civile per azione possessoria e causa penale per occupazione abusiva. Conviene perseguirle entrambe ma esercitare l'azione civile solo in una. Se vuole può contattarmi.
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Gent.ma,
deve fare un procedimento giudiziale per il rilascio dell'immobile.
Non indugi a contattarmi per approfondimenti.
Trattandosi di una casa per le vacanze, è da ritenersi che il fatto non venga a costituire il reato di “violazione di domicilio”, ex art. 614 c.p., bensì quello di “invasione di terreni o edifici”, previsto e punito dall’art. 633 c.p., evento che ormai va ripetendosi sempre più spesso, stante la crisi economica e le croniche carenza abitative, e che, ciò nondimeno, è incredibilmente in predicato di essere depenalizzato per effetto della legge delega n. 67/2014.
Fin tanto, però, che occupare senza titolo i beni immobili altrui sarà reato, una possibile via da seguire per liberare il bene, previo inoltro dell’apposita querela, sarà quella di chiedere il P.M. di richiedere al G.I.P. il sequestro preventivo dell’immobile, al fine di evitare il pericolo che si aggravino o protraggano le conseguenze del reato, e, successivamente, ottenerne la restituzione quale proprietario estraneo al reato; il tutto, naturalmente, sempre che si trovino magistrati sensibili al problema e che non via sia alcuna questione civilistica circa la titolarità del bene medesimo nonché nessuna difficoltà a dimostrarla.
Purtroppo deve rivolgersi al tribunale del luogo e fare un ricorso per occupazione senza titolo a mezzo avvocato. Una volta ottenuta la sentenza può farla eseguire anche a mezzo della forza pubblica.
Resto a disposizione
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Signora Nella,
lei può tutelare la sua posizione sia in sede civile che penale. È possibile tutelarsi in via immediata e urgente ricorrendo al giudice per ottenere la reintegra nel possesso (articolo 1168 codice civile). Quest'azione spetta non solo al proprietario, ma anche a chi disponga ad altro titolo dell'immobile (ad esempio l'usufruttuario o il conduttore in locazione dell'immobile); potrà esser esercitata entro 1 anno dalla data del sofferto spoglio o, nel caso di spoglio clandestino, da quando lo "spogliato", ossia chi si sia visto privare del bene, ne sia venuto a conoscenza.
In sede penale è possibile tutelarsi attraverso la proposizione di una denuncia alla Procura della Repubblica competente. In tali casi, infatti, sono astrattamente ipotizzabili le seguenti fattispecie di reato: reato di invasione di terreni od edifici (articolo 633 codice penale), nonché reati contro il patrimonio funzionalmente collegati all’occupazione abusiva, quali il danneggiamento (articolo 635 codice penale), il furto (articoli 624 e 625 codice penale) ed il reato di violazione di domicilio (articolo 614 c.p.). Si faccia assistere da un legale e agisca quanto prima. Se vuole mi contatti.