Buon giorno, in data 27us mi trovavo nei pressi di un passaggio pedonale tra due automobili vicino ad un supermercato e mi sono sentita chiamare da una proprietaria delle auto che mi accusava di averle rigato la portiera della macchina mentre passavo a piedi, ma io non avevo carrelli, buste della spesa o altro che potesse arrecare tale danno. Sono stati chiamati i carabinieri perchè io ho negato di aver commesso il fatto tanto meno volontariamente come mi si accusava: i carabinieri hanno consigliato in qualche modo di accordarci o di fare una querela (da parte della proprietaria dell'auto). Cosa devo fare, non avendo commesso il fatto anche perchè la signora non mi ha colta sul fatto con qualcosa in mano in atto di rigare la sua auto, che ripeto non ho rigato ne in un modo ne nell'altro, per difendermi?
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Buongiorno signora, il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 c.p. è punibile solo a titolo di dolo.
A seguito del d.lgs. n. 7 del 2016, poi, tale reato nella sua forma semplice (come sarebbe nel suo caso) è stato depenalizzato e trasformato in illecito civile sanzionato pecuniariamente. Pertanto, anche qualora dovesse essere riscontrato il dolo, il fatto non integra alcuna ipotesi di reato, ma al più un illecito civile punito con pena pecuniaria.
L'assenza di dolo, invece, permette di considerare il fatto solo in termini civili, obbligandola, qualora fosse effettivamente accertato il danno e la riconducibilità dello stesso a sua colpa, a risarcirlo.
Cordiali saluti.
Avv. Cuccatto.
Buongiorno signora, le consiglio di non preoccuparsi.
In primo luogo, l'assenza di dolo esclude la rilevanza penale del fatto (danneggiamento), o meglio, la possibilità di ricondurlo alla nuova figura, introdotta dal d.lgs n. 7 del 2016, dell'illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria.
Il danneggiamento semplice, infatti, è stato trasformato da illecito penale ad illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria, per il quale permane comunque la necessità del dolo.
Di conseguenza, la sua condotta potrebbe assumere rilevanza solo in ambito civile, obbligandola a risarcire il danno patito dalla vettura, qualora, ovviamente, ne sia dimostrata la sussistenza e la riconducibilità a sua colpa.
Cordiali saluti.
Avv. Cuccatto.