Salve, avrei bisogno di un'informazione. Se un decreto ingiuntivo non viene preso dal destinatario, poi torna in tribunale o cosa succede? Un'altra cosa, l'avvocato può comunque procedere senza opposizione da parte del destinatario debitore? Grazie in anticipo per la risposta, un saluto
Risposta inviata
A breve convalideremo la tua risposta e la pubblicheremo
C’è stato un errore
Per favore, provaci di nuovo più tardi.
Miglior risposta
Questa risposta è stata utile per 2 persone
Qualora il decreto ingiuntivo (al quale si fa prima apporre la formula esecutiva e poi si notifica) non venga preso dal destinatario l'Ufficiale Giudiziario effettua la notifica tramite art 140 c.p.c. Il debitore ha 40 gg per fare opposizione nel qual caso si instaura un giudizio ordinario. Se non propone opposizione si procede con la notifica del precetto. Decorsi 10 gg senza che venga fatta opposizione si inizia la fase del pignoramento.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
9 Risposte
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Bisogna capire cosa intende per non preso dal destinatario. Se si rifiuta o non viene trovato perché fuori casa o sede è un conto e la notifica si perfeziona comunque anche se con tempi più lunghi; altrimenti, se non risiede nel luogo dove viene effettuata la notifica non si perfeziona e dovrà essere effettuata una nuova notifica nella residenza esatta.
Se non viene notifica nel termine di 60 gg. dall'emissione il decreto ingiunto perde efficacia e dovrà essere riproposto o di dovrà chiedere una remissione in termini al giudice.
Per l'altra domanda certo che l'avvocato può procedere in assenza di opposizione in quanto il d.ing.vo diviene esecutivo se non opposto nel termine perentorio di 40 giorni dal ricevimento della notifica.
Cordiali saluti
Salve,
se il Decreto ingiuntivo non viene preso dal debitore, bisogna distinguere il caso di rifiuto o di irreperibilità. Nel primo caso è come se il decreto fosse stato notificato e quindi l'avvocato può procedere nell'azione. Nel secondo caso, l'avvocato deve fare una seconda notifica per poi poter procedere.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Gentile utente,
il procedimento ingiuntivo è un procedimento sommario in cui l'opposizione è solo una fase eventuale per tanto se non verrà fatta opposizione il procedimento prosegue ugualmente.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Il decreto ingiuntivo deve essere opposto inderogabilmente entro 40 gg dalla notifica al debitore. Se il debitore rifiuta la notifica o non la ritira presso l'ufficio postale, nel caso di notifica a mezzo posta, il decreto ingiuntivo si ha per notificato. L'avvocato, decorsi i 40 gg, previa certificazione di mancata opposizione dal cancelliere, fa apporre la formula di esecutività definitiva e può procedere all'esecuzione. Pertanto il decreto ingiuntivo se non opposto equivale ad una sentenza definitiva e inappellabile.
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Questa risposta è stata utile per 1 persone
La notifica risulta compiuta anche se il debitore nn ritira il plico, purché venga fatta alla sua residenza corretta. Se non si oppone nei 40 giorni diventa definitivo e dopo l'apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere si può procedere esecutivamente sui beni del debitore o sui crediti.
Resto a disposizione
Ti è stata utile?
Grazie per la tua valutazione!
Questa risposta è stata utile per 0 persone
Buongiorno,
il decreto ingiuntivo viene notificato in genere tramite gli Ufficiali Giudiziari del Tribunale. Questi si recano presso la residenza (o la sede) del debitore e ivi consegnano l'atto. Nel caso non vi sia nessuno a riceverlo, possono verificarsi diverse ipotesi: assenza momentanea del destinatario (il destinatario risulta, ad esempio, dal citofono, ma non risponde). In questo caso, l'UG manderà una raccomandata contenente l'avviso della notifica e il destinatario può ritirare comunque l'atto in posta o in Comune (art. 140 c.p.c.): la notifica si ha per perfezionata trascorsi 10 giorni dall'avviso. Se il destinatario non risulta all'indirizzo indicato, il deposito viene fatto ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso il Comune dell'ultima residenza: in questo caso, la notifica si ha perfezionata dal 20esimo giorno dal deposito. Dunque, anche se il destinatario non si facesse trovare o non ritirasse la posta, per il creditore è sufficiente aver provveduto alla notifica in una di queste due modalità. Se il debitore è una società, la notifica va fatta prima alla sede legale e, in caso di esito negativo, al legale rappresentante.
Dal giorno della notifica, decorrono i 40 giorni per l'opposizione. Trascorsi questi, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed il creditore può procedere in via esecutiva. Tale fase può anche seguire immediatamente il deposito del decreto e la sua notifica se il Giudice, nel decreto, concede l'esecuzione provvisoria.
Come precisato dai colleghi che mi hanno preceduta nella risposta, ovviamente il decreto ingiuntivo non opposto nel termine segue il suo corso e diviene esecutivo, se già non è stato dichiarato immediatamente esecutivo. Cordiali saluti
Egregio Sig. Alberto, se il debitore non ritira il d.i. presso l'ufficio postale, si avrà notifica per compiuta giacenza. L'ufficio postale provvederà, poi, a rispedire al notificante il d.i. giacente.
Cordialità.
Avv. Alan Binda