Se ho ben capito in caso di divorzio non mi tocca nulla di tutto quello che il mio futuro marito possedeva prima del matrimonio ( la casa e la macchina) , invece se mi sposo in comunione dei beni non posso non cointestare il conto quindi anche se guadagno di più io non posso tenermi qualcosa per me stessa. Come posso tutelarmi?
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Buongiorno, comprendo che Lei non è ancora sposata e cerca di tutelarsi per un eventuale futuro fallimento del celebrando matrimonio.
Qui si apre tutto il campo delle convenzioni prematrimoniali e della validità o meno in caso di separazione e divorzio.
Sul quesito relativo al conto corrente, va precisato che non esiste uno specifico obbligo di aprire un conto cointestato. Diverso è invece il discorso della eventuale divisione delle somme presenti sul conto in caso di separazione e divorzio.
All'atto della celebrazione del matrimonio i coniugi possono optare per il regime della separazione dei beni e ciò, in parte, ovvia alle questioni da Lei sollevate.
Sarebbe opportuno che si rivolgesse ad un legale per una consulenza specifica che preveda la tutela del Suo patrimonio, nel rispetto dei princìpi della tutela della costituenda famiglia.
Il nostro Studio si occupa di diritto di famiglia. A disposizione per consulenza. Cordiali saluti.
Studio Legale Vizzolesi
Gentile Nina,
quanto ai beni che il suo futuro marito possedeva prima del matrimonio, se sarete in regime di comunione dei beni, non rientreranno nella comunione.
Quanto riguarda il conto, invece, non c’è alcun obbligo di cointestazione, ma potete tenere benissimo due conti separati, anche optando per il regime della comunione legale dei beni. In questo caso, però, attenzione perché comunione dei beni riguarda ciò che si acquista e non i mezzi con cui si acquista. Però, se al momento dello scioglimento della comunione esistono dei risparmi, questi devono essere divisi in parti uguali fra i coniugi.
Per un maggior chiarimento, anche eventualmente per la stipula di patti prematrimoniali, il mio consiglio è di rivolgersi ad un legale di fiducia che analizzati nello specifico tutti gli aspetti saprà consigliarvi per il meglio.
Cordialità
Avv. F.C.
I beni dei coniugi prima del matrimonio, al di là della separazione dei beni, rimangono personali. Se si sceglie la separazione, alcune cose rimangono in comunione come conti se aperti a nome di entrambi, investimenti comuni, ecc. È possibile prevedere accordi diversi. Si rivolga ad un legale per una consulenza mirata e precisa.
Resto a disposizione
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Buongiorno Nina,
se si sposa in comunione dei beni ogni cosa è comune alle parti, tranne i cosidetti beni personali previsti esplicitamente dalla legge e i beni di proprietà di ciascuno prima del matrimonio restano tali, di proprietà di ciascuno.
In caso di scioglimento della comunione per la separazione personale dei coniugi i proventi delle attività che non siano stati utilizzati dalle parti vengono suddivisi tra le stesse: quindi se Lei guadagna di più e non spende tutto quello che resta va suddiviso, ugualmente dovrà fare suo marito.
Se invece opta per la sperazione die beni ogni coniuge resta proprietario di quello che ha intestato senza spartizioni.
Per poterle dire cosa fare e quale regime prendere, va valutato cosa deve proteggere e quale sia la Vostra situazione economica reale.
Se avesse ulteriori necessità di approfondimento, mi contatti.
Cordiali saluti.
Gentile Nina,
potete tranquillamente avere conti personali non cointestati anche se in regime di comunione legale. La vera differenza tra redditi da lavoro percepiti dai coniugi in comunione dei beni e da coniugi che abbiano invece optato per la separazione dei beni risiede in questo: i primi, durante il matrimonio, potranno comunque disporre liberamente di quanto guadagneranno attraverso il proprio lavoro (a condizione di evitare sperperi eccessivi pregiudizievoli per la prole e la famiglia in generale e di concorrere proporzionalmente ai bisogni della famiglia) perchè tali redditi si considerano come "beni propri" MA SOLO FINTANTO CHE non intervenga la separazione e dunque lo scioglimento della comunione. Quei redditi/risparmi da lavoro, infatti, che residueranno al momento in cui interverrà lo scioglimento della comunione legale, andranno divisi in parti uguali tra i coniugi (c.d. comunione de residuo o residuale). Pertanto, le somme accreditate su un conto personale che siano il frutto - appunto - dell'attività lavorativa di uno dei coniugi in comunione legale, andranno divise tra i coniugi stessi solo al momento della separazione e solo se ancora presenti sul conto e quindi non consumate. Viceversa, se si scegliesse il regime di separazione dei beni, gli stipendi da lavoro dipendente o i redditi da lavoro autonomo percepiti da uno dei coniugi rimarranno sempre ed esclusivamente di quel coniuge (e non andranno quindi divisi in caso di separazione personale).
A disposizione per assistenza, può contattarmi ai recapiti che trova sul portale o su internet digitando il mio nominativo.
Cordiali Saluti
Avv. Riccardo Galli
Gentilissima Nina,
cio' che afferma non e' esatto. In particolare non e' esatto che in regime di comunione legale dei beni, vi e' obbligo di cointestazione del conto.Potete tranquillamente e liberamente avere due conti separati (ndr e se volete un terzo conto cointestato; molti coniugi si organizzano cosi' per le spese familiari) e gestire liberamente e separatamente i Vs conti.Cio' che conta e' che ciascuno di Voi contribuisca ai bisogni familiari proprorzionalmente ai propri redditi e patrimonio.
Se comunque ha delle perplessita' sul regime patrimoniale di comunione dei beni, se non siete ancora sposati, all'atto del matrimonio e' sufficiente dichiarare di optare per il regime di separazione dei beni; se invece siete gia' sposati e' sufficiente rivolgersi ad un Notaio per la modifica a costi non rilevanti.
Tenga inoltre conto che se uno di Voi due e' professionista o imprenditore, e' preferibile il regime di separazione dei beni per il profilo della responsabilita' patrimoniale verso terzi creditori.
Spero di essere stata utile.
A Sua disposizione per qualsiasi necessita'.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)