Buongiorno a chi legge.
Ho dovuto lasciare la casa coniugale 19 anni fa, pagando affitti da allora. La mia ex moglie, affidataria di nostra, figlia l'ha abitata con la bambina. Adesso nostra figlia (23 anni) vive in una comunità, dopo un precedente periodo di 3 anni, nei quali i servizi sociali l'hanno allontanata dalla madre. Da anni, la ragazza non lavora né studia. Ancora adesso io verso l'assegno per mia figlia. Vorrei porre termine a questo ergastolo economico, anche perché vengo da molti mesi di disoccupazione e non sono economicamente messo benissimo. La casa è in provincia di Monza e ogni fase giuridica si è svolta in quel tribunale. Chiedo consigli sul da farsi. Grazie. M.
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Buongiorno.
Da quanto riferisce, se le Sue condizioni economiche sono peggiorate dal momento della pronuncia di separazione, ritengo che Lei potrebbe procedere con la richiesta di modifica delle condizioni sia in merito all'assegnazione della casa (Sua figlia, infatti, non vive più lì con la madre), sia in merito al contributo al mantenimento della figlia che potrebbe essere ridotto.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità e/o chiarimento ed invio distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
Buongiorno.
Ritengo sussistenti i presupposti per la revoca del provvedimento di assegnazione della casa coniugale a Sua moglie e per la modifica/revoca (dobbiamo valutarlo approfondendo la situazione) del contributo al mantenimento di Sua figlia. Ciò può avvenire attraverso un procedimento di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, se Lei già fosse divorziato, oppure attraverso il divorzio, ove già non fosse divorziato. Sottolineo che i nuovi provvedimenti potranno avere effetto retroattivo, al più alla data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio; è pertanto consigliabile non indugiare, perché una retroattività più ampia non è prevista.
Consiglio infine di rivolgersi ad uno studio specializzato in Diritto di Famiglia.
Un cordiale saluto
Avv. Raffaella Angelica Molendini
Gentilissimo Utente,
il presupposto dell'assegnazione della casa familiare e', laddove vi siano figli maggiorenni, la non indipendenza economica del o dei figli e la convivenza del o dei figli col genitore assegnatario.Da quanto scrive desume che Sua figlia non stia convivenza con sua moglie e, quindi sarebbe decaduta la premessa dell'assegnazione della casa familiare.
Occorrerebbe pertanto approfondire questo aspetto e, in particolare se la non-convivenza di sua figlia con sua moglie e' di natura temporanea oppure stabile.
Nel secondo caso Lei potrebbe richiedere la revoca dell'assegnazione della casa familiare e, chiedere altresi' lo scioglimento della comunione (ndr immagino che la casa familiare sua in comproprieta').
A Sua disposizione per assistenza nonche' per eventuali chiarimenti, anche telefonici.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)
vedo nella Sua vicenda il tragico epilogo di un'alienazione genitoriale attuata dalla madre e da Lei subita per troppo tempo o a causa di una Sua difesa mal condotta. La invito a telefonarmi in studio in modo che potremo almeno modificare le condizioni di separazione tramite ricorso al tribunale di Monza, con salvezza di risarcimento dei danni da Lei subiti che potremmo chiedere a organi di giustizia sovranazionale ad iniziare dalla Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo competente anche con riferimento al diritto di famiglia, saluti cordiali.
Buongiorno, la situazione è delicata, tuttavia essendo cambiate le condizioni economiche può chiedere una modifica delle condizioni della separazione. Lavoro anche sul tribunale di Monza pertanto se avesse bisogno di assistenza legale, le confermo la mia disponibilità. Cordiali saluti avv Michela parzani
Egregio Utente,
se la Sua situazione economica è cambiata può chiedere una modifica delle condizioni della separazione o del divorzio per avere una riduzione del mantenimento e l'assegnazione della casa per la quale, però, occorrerà valutare bene la situazione di Sua figlia.
Rimango a disposizione e La saluto cordialmente.
avv. Liana Bauccio
Egr. M
la situazione non è semplice. Potrebbero esserci i presupposti per sospendere il pagamento del mantenimento agendo in giudizio. Si rechi con tutta la documentazione da un avvocato per valutare il da farsi.
Rimango disposizione