Gentile avvocato,
ho due figli di 12 e 8 anni avuti dal mio compagno non marito, da ormai 6 anni ci siamo divisi e da 3 anni è scomparso, non mi ha mai dato nulla! L'ho ricercato anche nella ultima residenza nota ma lì il comune mi ha risposto che è stato cancellato per irreperibilita dal 2013. Io ora ho un nuovo compagno a cui i miei bambini si sono molto affezionati e provvede al loro mantenimento, io vorrei togliere la patria potestà per il loro bene e per poter gestire al meglio la loro vita. Che passi devo seguire? Grazie
Cinzia
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Gentile signora,
premettendo che sarebbe necessario esaminare tutta la documentazione al fine di poterLe dare una risposta adeguata, Lei potrebbe rivolgersi al Tribunale dei minori al fine di ottenere una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale (ex patria potestà) ai sensi dell’art. 330 c.c.
Cordialmente,
Cara Cinzia,
l’inidoneità genitoriale è caratterizzata dalla interruzione (come nel tuo caso) o diradazione dei contatti con i minori ovvero nell’indifferenza mostrata nei con-fronti degli stessi da parte di un genitore, che esercitando in modo discontinuo ovvero non esercitando il diritto di visita, nonché nel costante inadempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, ciò viene considerato “indice di assoluta mancanza di affidabilità e di responsabilità, oltre che di scarsa sensibilità alle esigenze reali e concrete dei figli”.
L'irreperibilità di un genitore naturalmente racchiude in se quanto detto, pertanto appare giustificativa la revoca della responsabilità genitoriale in capo al genitore irreperibile.
Tali circostanze vanno denunciate al tribunale minorile competente attraverso un ricorso volto alla revisione della qualità di genitore in capo al padre dei suoi figli.
avv. marina ligrani
Buongiorno Signora Cinzia.
Il genitore che si disinteressa totalmente dei figli o si comporta in modo pregiudizievole per la loro crescita può decadere dalla responsabilità genitoriale (ex potestà genitoriale) mediante un provvedimento del giudice.
In particolare, il giudice pronuncia il provvedimento di decadenza dalla potestà sui figli qualora la madre o il padre: 1) non adempia ai propri doveri di genitore e cioè: – non provveda al mantenimento, all’istruzione e all’educazione del figlio; – violi gli obblighi di assistenza familiare (abbandonando la casa familiare o non procurando i mezzi di sussistenza alla famiglia o dilapidando i beni del minore); – si disinteressi del bambino, senza cercarlo o rifiutandolo e senza partecipare ai momenti importanti della sua vita.
Detto ciò, da quanto narra ritengo sussistano i presupposti per la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba
sono a Sua disposizione per un ricorso al Tribunale dei Minori al fine di togliere la responsabilità genitoriale al padre naturale assente e irreperibile, in modo che Lei l'esclusiva affidamento e l'esclusiva responsabilità dei due figli.
Nei casi in cui uno dei due genitori fosse inidoneo o completamente assente o noncurante dei bisogni dei figli, il genitore “che se ne occupa” concretamente può persino chiedere la revoca della patria potestà all’altro oltre all'affidamento esclusivo che le consentirebbe di assumere qualsiasi decisione nell'interesse del minore. Come nel caso in cui si avesse la necessità di intervenire chirurgicamente e risultasse impossibile reperire il genitore “noncurante”. Infatti, nel caso di genitori separati, occorre la firma di entrambi per procedere all’intervento sul minore, salvo in casi di estrema urgenza in cui i medici operano anche senza il consenso del genitore irrintracciabile. Per qualsiasi ulteriore informazione non esiti a contattarci.
Avv. Barbara Schiavo
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Gentile Signora,
la rewsponsabilità genitoriale (non si parla più di "potestà") può essere revocata rivolgendosi al tribunale per i minorenni. E' quindi necessario proporre un apposito ricorso illustrando i motivi che giustificano la richiesta di revoca
A disposizione per quanto necessitasse, porgo cordiali saluti
Avv. Marco Rigoni