Fra poco mi sposo ed abbiamo scelto la comunione dei beni. Mia moglie possiede una casa di cui ha pagato un terzo tramite mutuo ed ha un debito di studi universitari, mentre io ho in banca una somma di denaro di circa 20,000 euro. Adesso che ci sposiamo, crediti e debiti saranno in comune?
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Buon giorno, i principi sono:
1) la comunione ....degli acquisti dopo il matrimonio;
2) ciò che era mio prima del matrimonio rimane mio.
Ciò in termini generali poi vi sono variabili caso per caso.
Gli immobili che già appartenevano ad un coniuge prima del matrimonio restano di quel coniuge, così i denari, certo che se doveste aprire un conto comune facendo confluire i successivi risparmi diventerebbero in comunione anche quelli precedenti. Non so quali siano le vostre intenzioni, se tenete un conto separato ove far confluire ciascuno il proprio stipendio, rimangono di esclusiva proprietà, salvo fare poi delle spese in comune.
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Cadono in comunione gli acquisti fatti durante il matrimonio dai coniugi anche separatamente. I beni di cui il coniuge era già proprietario restano esclusi dalla comunione. I redditi personali dei coniugi cadono in comunione solo se esistenti al momento dello scioglimento della stessa. Dei debiti contratti personalmente durante il matrimonio risponde il coniuge debitore o i beni della comunione fino alla quota della metà.
Cordiali saluti
Avv.to Denise Giusti
Buongiorno, l'articolo 177 del codice civile prevede quali beni cadono in comunione. a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Per la nozione di beni personali si veda l'art 179.
A disposizione. Per chiarimenti , i miei cordiali saluti.
Avv Annamaria Vizzolesi
L'art 177 del codice civile prevede la comunione degli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali (per la nozione di bene personale vedasi l'art 179 del codice civile)
I frutti dei beni personali, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione oltre ai proventi dell'attività di ciascun coniuge se allo scioglimento della comunione non sono consumati. Inoltre entrano nella comunione le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
A disposizione per chiarimenti, i miei cordiali saluti.
Avv Annamaria Vizzolesi